CM 24/E/2011 SPESOMETRO: escluse operazioni con l’estero

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Fonte: Eutekne.info

Autori: S. Cerato e M. Bana

Data: 08/06/2011

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la CM 24/E/2011, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, e successivamente attuato con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.

La CM 24/E/2011, contiene importanti chiarimenti, soprattutto con riferimento alle operazioni “con l’estero”. In particolare, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle esportazioni, di cui alle lett. a) e b) DPR 633/1972, “in quanto soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute all’Amministrazione finanziaria”, precisa che l’obbligo rimane fermo per le seguenti operazioni: le esportazioni “indirette”, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972, trattandosi di cessioni interne effettuate a favore di esportatori abituali, e le triangolazioni comunitarie, di cui all’art. 58 DL 331/1993, in quanto anch’esse sono operazioni interne, trattandosi di cessioni eseguite da un operatore nazionale a favore di altro soggetto IVA nazionale, con consegna dei beni direttamente da parte del primo cedente all’acquirente finale stabilito in altro Stato UE.

In merito alla prima categoria di operazioni, la precisazione dell’Agenzia è senz’altro corretta, in quanto lo stesso provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 esclude espressamente le esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b) DPR 633/1972, ossia quelle “dirette”, di cui alla lett. a), con trasporto a cura del cedente nazionale, nonché quelle di cui alla lett. b), con trasporto a cura del cessionario fuori dalla UE entro 90 giorni dalla consegna. In realtà, nell’ambito delle esportazioni di cui alla lett. a) vi sono pure quelletriangolari, nelle quali intervengono due operatori nazionali, e più precisamente: il primo cedente effettua una cessione interna, ma non imponibile, nei confronti di altro operatore nazionale (secondo cedente o promotore della triangolazione), con consegna diretta all’acquirente extra-UE ed il secondo cedente effettua un’esportazione non imponibile nei confronti del proprio cliente extra-UE.

Entrambe le suddette operazioni godono del regime di non imponibilità, e per entrambi i soggetti le operazioni stesse concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale. A tale proposito, infatti, sia per il primo cedente, sia per il promotore della triangolazione, il beneficio della non imponibilità si realizza allorché si fornisca la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE (con DAE o altro mezzo di prova equipollente).

Orbene, posto che l’esclusione dall’obbligo di comunicazione è giustificato dalla circostanza che le suddette operazioni sono già “monitorate”, si potrebbe sostenere che l’esclusione è concessa anche alla cessione interna (tra primo cedente e secondo cedente) nell’ambito delle operazioni triangolari, in quanto rientranti nel novero delle esportazioni non imponibili di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/1972.

Da chiarire l’esclusione per la cessione interna in operazioni triangolari

Su tale aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno un ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione, anche alla luce del successivo chiarimento, riferito alle triangolari comunitarie (art. 58 DL 331/1993), per le quali l’obbligo di comunicazione si giustifica con l’assimilazione delle stesse (sia pure “ai soli fini del trattamento non imponibile Iva”) alle esportazioni.

A differenti conclusioni, come già anticipato, si deve pervenire per le triangolazioni comunitarie, ex art. 58 DL 331/1993, le quali, a differenza delle esportazioni, non sono soggette all’obbligo di indicazione negli elenchi INTRASTAT per quanto riguarda la cessione “nazionale” tra primo cedente e secondo cedente, e quindi non sono operazioni già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per le stesse resta quindi l’obbligo di comunicazione, e ciò sembra confermato dal successivo chiarimento contenuto nella CM 24/E/2011, riferito alle “operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario”. Le informazioni relative a tali informazioni, infatti, sono già contenute nei modelli INTRA e riscontrabili tramite il sistema VIES.

Resta ferma, a prescindere dall’obbligo di inclusione negli elenchi INTRASTAT, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi UE, fuori campo IVA, ex art. 7-ter DPR 633/1972, in quanto operazioni non rilevanti ai fini di detto tributo.

>>>> Vedi anche l’articolo precedente “CM 24/E/2011 SPESOMETRO: riflessi sulle operazioni internazionali”

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