L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 148047/RU del 01/02/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sulle procedure da seguire per l’esonero dal prestare la garanzia in materia di depositi IVA (art. 50 bis DL 331/1993), ad integrazione di quanto già precisato con nota prot. 127293/RU del 04/11/2011.
Come è ormai noto, il DL 70/2011, modificando l’art. 50 bis DL 331/1993, ha stabilito che per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari, destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è necessario prestare una garanzia commisurata all’imposta, disponendo anche i casi di esonero: non sono infatti tenuti all’obbligo i titolari di certificazione attestante lo status di operatore economico autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator) e i soggetti titolari dell’esonero dal prestare garanzia ex art.90 DPR 43/1973 (TULD), esonero semplificato per le garanzie dedicate esclusivamente ai depositi.
L’Agenzia delle Dogane ha illustrato i seguenti chiarimenti:
- soggetti non residenti: per i soggetti non residenti, ai fini del rilascio dell’esonero, è prevista la presentazione della documentazione richiesta di norma dall’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della p.IVA ex art.35 ter DPR 633/1972 (certificato originale CCIA del Paese estero + copia del doc.identità firmatario richiesta); l’istanza va presentata all’Ufficio presso il quale vengono prevalentemente effettuate le operazioni di immissione in libera pratica, e va anche indicato il codice EORI se posseduto;
- operazioni presso diverse dogane: l’esonero può essere usato per operazioni verso altri Uffici delle Dogane senza deroga all’importo massimo di garanzia concesso dall’Ufficio presso cui viene presentata l’istanza ;
- superamento dell’esonero: se il limite massimo dell’IVA sulle importazioni effettuate nell’anno precedente, ovvero sulle immissioni in libera pratica di beni introdotti a deposito IVA, venga superato nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione, a meno che non richieda la certificazione AEO;
- semplificazioni: a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2012 al DPR 445/2000 l’operatore non è più tenuto a presentare il certificato di assenza di carichi pendenti, è sufficiente un’autocertificazione, mentre gli Uffici delle Dogane provvederanno ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate.