DL 16/2012: nuovo termine di presentazione per dichiarazioni d’intento

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Con il DL 16/2012, a partire dal 2/3/2012 entra in vigore una disposizione di semplificazione degli adempimenti tributari relativa alle dichiarazioni d’intento.

Ex art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983, il fornitore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicazione d’imposta, sulla base della dichiarazione di intento rilasciata dall’acquirente esportatore abituale, deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo (v. CM 41/E/2005) i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

Ex DL 16/2012, l’invio della comunicazione va ora effettuato entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’IVA.

Esempio: dichiarazione di intento ricevuta nel mese di marzo, prima operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nel mese di giugno:
  • con la vecchia normativa la dichiarazione di intento doveva essere inviata entro il 16/4;
  • con la nuova normativa la dichiarazione di intento va inviata entro il 16/7 (contr. mensile) o entro il 16/8 (contr. trimestrale).
Ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/1997 (favor rei), alle eventuali violazioni commesse per la tardiva presentazione delle dichiarazioni di intento ricevute in vigenza della vecchia normativa, non si applicano le relative sanzioni (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell’imposta) qualora la trasmissione sia avvenuta entro i nuovi termini.
Esempio: Dichiarazione di intento ricevuta nel mese di gennaio, comunicazione effettuata entro il 15/3 (in ritardo rispetto al termine del 16/2). La prima operazione senza applicazione dell’IVA è effettuata nel mese di febbraio. Per effetto del favor rei, la tardiva presentazione non può essere sanzionata in quanto il nuovo termine di presentazione è fissato al 16/3.

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