Secondo il vecchio codice doganale Reg.(CE) 2913/1992, “le merci devono essere presentate senza indugio in dogana per ricevere una destinazione doganale”.
Le destinazioni doganali, corrispondenti all’uso o al trattamento cui le merci non comunitarie erano soggette al momento della loro introduzione nella UE, ex Reg.(CE) 2913/1992 erano le seguenti:
- vincolo ad un regime doganale, cioè:
- immissione in libera pratica;
- transito;
- deposito doganale;
- perfezionamento attivo;
- perfezionamento passivo;
- trasformazione sotto controllo doganale;
- ammissione temporanea;
- esportazione definitiva.
- introduzione in zona franca o deposito franco;
- riesportazione extra UE;
- distruzione sotto controllo doganale;
- abbandono all’Erario.
Dal momento che tale Regolamento è stato abrogato e sostituito dal Nuovo Codice Doganale Reg.(CE)450/2008, ad oggi sono disciplinati solo i regimi doganali: con questo termine si intende il trattamento fiscale applicabile dalle dogane alle merci sottoposte al loro controllo (merci nazionali, nazionalizzate, comunitarie o allo stato estero).
I regimi doganali, successivamente ad un lavoro di armonizzazione e semplificazione sono diventati i seguenti:
- regimi definitivi (nei quali cioè la posizione della merce viene definita, sia relativamente alle misure di politica commerciale, sia relativamente alle misure di politica daziaria):
- immissione in libera pratica;
- esportazione;
- regimi speciali, che sono:
- transito (interno ed esterno);
- deposito (custodia temporanea, deposito, zona franca);
- uso particolare (ammissione temporanea, uso finale);
- perfezionamento (attivo e passivo).