DOGANA: dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine

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Dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine possibile con un’unica dichiarazione, di durata fino a 24 mesi, è possibile coprire le merci consegnate prima e dopo la data di rilascio del documento

La nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 89161 del 1/8/2017 ha esaminato le principali modifiche, già applicabili in tutti gli Stati UE dal 14 giugno 2017 (Reg. UE n. 989/2017 che ha modificato il Reg. UE n. 2447/2015), il quale contiene le modalità di applicazione di talune norme del nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), tra cui alcune disposizioni in materia di origine delle merci (autorizzazione di esportatore autorizzato, dichiarazioni a lungo termine del fornitore) e di garanzie per le obbligazioni doganali.

ORIGINE DELLE MERCI

Il Reg. UE n. 989/2017 ha modificato il Reg. UE 2447/2015 (RE – Regolamento Esecuzione) in questo senso:

  • rettificato l’art. 67 RE al fine di includere anche i soggetti “rispeditori” tra gli operatori economici che possono diventare esportatori autorizzati, in coerenza con la possibilità per i soggetti “rispeditori” – prevista ex art. 69 RE – di produrre prove di origine sostitutiva in alternativa alle dichiarazioni presentate dagli esportatori autorizzati.
  • modificato la validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore

In merito a quest’ultimo argomento, ex art. 62 RE, il fornitore può utilizzare la dichiarazione a lungo termine quando invia regolarmente merci a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci sia sempre lo stesso. Le dichiarazioni a lungo termine, prima del Reg. UE 989/2017, coprivano alternativamente, fino a massimo 12 mesi prima rispetto alla data di compilazione (coincidente con la fine della validità del periodo coperto) o fino a massimo 24 mesi dopo della data di compilazione. Era possibile, pertanto, che il fornitore fosse tenuto a emettere nel corso dell’anno due distinte dichiarazioni relative a periodi di validità diversi.

Con il Reg. UE 989/2017 con un’unica dichiarazione a lungo termine, di durata non superiore a 24 mesi, è possibile coprire le merci consegnate prima e dopo la data di rilascio del documento. La citata dichiarazione, pertanto, dovrà riportare tre date:

  • la data di rilascio;
  • la data di inizio del periodo di validità (non anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio né posteriore a 6 mesi dopo tale data);
  • la data di termine del periodo di validità non successiva a 24 mesi dopo la data di rilascio.

È ora previsto che un documento relativo all’origine, nell’ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati (REX), possa essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro (art. 68 RE). In deroga a tale disposizione, un esportatore non registrato può compilare il documento di cui sopra:

  • se ciascuna spedizione non supera il valore di 6.000 euro, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi tale valore;
  • se si tratta di un soggetto con status di esportatore autorizzato nell’UE, anche se tale deroga è applicabile solo fino al 31 dicembre 2017.

Il testo del formulario di domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato (allegato 22-06 RE) è stato modificato in modo da rendere facoltativo l’inserimento delle informazioni di contatto aggiuntive del riquadro 2. E’ possibile, inoltre, non firmare o non timbrare il formulario se l’esportatore o l’autorità doganale lo autenticano elettronicamente.

GARANZIE PER L’OBBLIGAZIONE DOGANALE

In merito alle garanzie per l’obbligazione doganale, il Reg. UE 989/2017 ha:

  • definito più chiaramente la base per applicare la riduzione alla garanzia globale, senza modificare le percentuali di abbattimento già previste (art. 158 RE);
  • previsto l’introduzione di un nuovo paragrafo all’art. 161 RE, in base al quale i certificati di garanzia isolata, dalla data di effetto della revoca o dell’annullamento dell’impegno assunto per tali certificati, non possono più essere utilizzati per vincolare merci al regime di transito unionale;
  • aumentato da 60.000 a 100.000 € per carnet TIR, l’importo fino al quale le Associazioni garanti nel territorio doganale UE possono diventare responsabili con riguardo a una particolare operazione TIR (art. 163 RE).

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