In data 08/05/2013 l’Agenzia Dogane ha pubblicato la CM 8/D/2013.
Le disposizioni ex articolo 12 Reg. (CE) 2913/1992 (CDC) ed ex artt. 6 e 7 Reg. (CE) 2454/1993, recante le relative disposizioni d’applicazione (DAC), prevedono l’istituto dell’IVO – “informazione vincolante in materia di origine”, rilevante facilitazione per gli operatori economici. L’IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione. Tuttavia, pur consentendo lo strumento in esame un notevole grado di pianificazione, messa in sicurezza e trasparenza delle operazioni commerciali di importazione e di esportazione, a differenza delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), esso non ha formato oggetto da parte delle istituzioni dell’UE di analoghe misure di armonizzazione comunitaria (modello unico di domanda, banca dati unica, ecc.).
L’istituto in parola ha registrato un interesse sempre più crescente da parte della comunità degli operatori economici e si è avuto modo di rilevare che pervengono diverse richieste di IVO, redatte secondo modelli disparati, sia direttamente da parte di taluni operatori commerciali che da parte delle strutture territoriali di questa Agenzia, talora carenti dei necessari elementi di informazione ex art. 6 delle DAC. Poiché sprovviste di adeguata istruttoria e documentazione di supporto, sono risultati necessari supplementi di indagine presso gli operatori interessati, con allungamento dei tempi di trattazione delle stesse.
Inoltre, ex art.20 Codice Doganale aggiornato (Reg. (CE) n. 450/2008), la richiesta di IVO (o di ITV) “è respinta (…): a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.”
Ne è derivata, pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà verso il basso, l’esigenza di disciplinare la procedura per le richieste ed il rilascio delle IVO.
Ciò premesso, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e di semplificazione delle procedure amministrative, in analogia a quanto già operato con le ITV, l’Agenzia Dogane dispone che, a far data dalla ricezione delle presenti istruzioni, anche tutte le richieste di IVO siano redatte secondo l’allegato modello di richiesta e contengano obbligatoriamente gli elementi informativi di seguito descritti.
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