Nuovo modulo di registrazione degli esportatori nel sistema REX.
Il Reg. UE 2018/604 della Commissione (GUUE L 101 del 20 aprile 2018), che modifica alcune parti del Reg. UE 2015/2447 (modalità di applicazione di talune norme del Codice doganale dell’Unione – CDU), chiarisce alcuni aspetti procedurali dell’applicazione del sistema REX (esportatore registrato) nell’ambito dei regimi preferenziali bilaterali, con la revisione di disposizioni esistenti e l’introduzione di nuove norme in materia di origine preferenziale (Titolo II, Capo 2, Sottosezione 2):
Le novità che si vanno a illustrare rappresentano l’ultimo step di implementazione del nuovo sistema dopo i precedenti:
- dal 1° gennaio 2017 il REX si applica nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), cioè nei casi in cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo;
- dal 21 settembre 2017 anche nel contesto delle preferenze bilaterali in occasione della provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE/Canada (CETA).
Le novità sono le seguenti:
modifica dell’art. 68 “Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”:
- indica le disposizioni delle sottosezioni dedicate all’origine preferenziale in ambito SPG, applicabili agli accordi bilaterali in materia di registrazione (art. 68, par. 1), ove prima vi si rimandava in toto con l’indicazione di un’applicazione mutatis mutandis;
- elimina le disposizioni transitorie valide sino al 31 dicembre 2017, che permettevano di operare mediante lo status di “esportatore autorizzato” anche al fine di poter attestare l’origine preferenziale secondo le disposizioni REX;
- riconosce l’esenzione dalla prova dell’origine, nella misura in cui un regime preferenziale lo consenta all’UE e alle condizioni da esso previste (ad es. piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale);
- ammette la dispensa dal requisito della firma di un documento relativo all’origine, a condizione che essa sia consentita dal protocollo di origine dell’accordo commerciale bilaterale (art. 68 par. 7), ed anche l’art. 92 statuisce che “l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine”.
Nuovo modulo di domanda REX.
modifica dell’art. 69 “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito SPG”:
- è stato inserito il nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per potersi registrare nel sistema REX; l’allegato 22-06 era riservato alla registrazione degli esportatori ai fini dell’SPG, mentre negli altri casi (come per il Canada) l’Agenzia Dogane aveva diffuso un allegato 22-06, in una versione adattata e applicabile in via transitoria.
Origine
Nuovo art. 69-bis “Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”:
- dispone che, con alcune importanti eccezioni, l’assoggettamento al regime di perfezionamento attivo di merce non UE ma avente carattere di origine preferenziale non pregiudica il trattamento preferenziale dei prodotti trasformati, al momento della loro immissione in libera pratica. La norma, in deroga rispetto all’intero regolamento, ha efficacia retroattiva dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore del CDU): da tale data il regime di trasformazione sotto controllo doganale – che già prevedeva tale possibilità – è stato fuso con il regime di perfezionamento attivo, essa ha lo scopo di evitare agli operatori economici impatti negativi conseguenti alla fusione dei due regimi.
Il regolamento è in vigore dal 21 aprile 2018, e si attendono indicazioni operative dell’Agenzia Dogane.