La bolla doganale è un documento consistente in una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione[1] della merce e prodotta all’autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.
Una volta svincolata la merce e liquidati i diritti, tale dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all’operazione compiuta (EXPORT in questo caso) e munita di numero e data: il documento assume così valore di bolletta doganale e attesta l’avvenuto pagamento dei diritti (se) dovuti o l’adempimento delle formalità prescritte in relazione alle diverse destinazioni doganali date alle merci, o meglio al regime doganale cui le merce vengono vincolate.
La bolletta, consegnata al proprietario, è il solo documento che comprova il pagamento dei diritti o l’adempimento delle formalità.
La bolla doganale è denominata
DAU (Documento Amministrativo Unico, il termine tecnico di bolla doganale), dal momento che il modello è unico per ogni operazione doganale[2] (import, export, ecc.)
Il DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) è un modello previsto dalla nuova procedura con visto uscire informatizzato, in vigore dal 1° luglio 2007.
Tale documento, che ha forma simile al DAU ma riporta solo alcuni elementi della spedizione, ha la funzione di accompagnare fisicamente la merce fino alla dogana di uscita dalla UE al posto del DAU. Una volta giunto alla dogana di uscita, il documento “muore”.
Il DAE viene emesso dalla dogana di esportazione per le procedure ordinarie, mentre nelle procedure di domiciliazione sarà l’azienda stessa a provvedere alla sua stampa secondo le istruzioni scambiate telematicamente.
[1] Per destinazione si intende “destinazione doganale”: Le destinazioni doganali, disciplinate dal Reg.(CE) 2913/1992 sono:
vincolo ad un regime doganale, cioè:
immissione in libera pratica;
transito;
deposito doganale;
perfezionamento attivo;
perfezionamento passivo;
trasformazione sotto controllo doganale;
ammissione temporanea;
esportazione definitiva.
introduzione in zona franca o deposito franco;
riesportazione extra UE;
distruzione sotto controllo doganale;
abbandono all’Erario.
Dal momento che tale Regolamento è stato abrogato e sostituito dal Reg.(CE)450/2008, ad oggi sono disciplinati solo i regimi doganali, che seguendo una logica di armonizzazione e semplificazione sono diventati i seguenti:
immissione in libera pratica;
esportazione;
regimi speciali, che sono:
transito (interno ed esterno);
deposito (custodia temporanea, deposito, zona franca);
uso particolare (ammissione temporanea, uso finale);
perfezionamento (attivo e passivo)
[2] Esistono anche altri formulari doganali ognuno con una sua specifica funzione. A seconda del movimento di merci che è chiamato a legittimare, la bolletta assume qualificazioni diverse.
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