La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19750 del 28 agosto 2013, ha stabilito che la cessione all’esportazione e la conseguente non applicazione dell’IVA, può essere provata con ogni mezzo che abbia il carattere di certezza ed incontrovertibilità.
E’ stata quindi ribaltata la decisione dei giudici tributari della CTR Lombardia che avevano disconosciuto una cessione all’esportazione poiché priva del documento amministrativo unico (DAU). L’ufficio aveva interpretato in maniera restrittiva la normativa ritenendo esclusivamente i mezzi di prova enunciati idonei a provare la natura di operazione extracomunitaria alla cessione operata dal contribuente.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente escludendo che la prova dell’esportazione potesse sostanziarsi semplicemente nella fattura di trasporto/spedizione oppure nella documentazione di pagamento: costituiscono validi mezzi di prova anche la bolletta doganale (DAU) o la vidimazione della fattura o della bolla/DDT.