L’evasione IVA all’importazione è reato permanente.
Segnaliamo questa sentenza della Cassazione, la n. 56264/2017: l’evasione dell’IVA all’importazione (art. 70 DPR 633/72) è reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell’IVA; a questo si può aggiungere anche il delitto di truffa aggravata. Quando sussistono artifici e raggiri può essere responsabile anche la società ex DLgs. 231/2001
L’IVA all’importazione va considerata diritto di confine, e l’evasione dell’IVA configura l’illecito ex art. 292 DPR 43/1973 (altri casi di contrabbando); secondo questa sentenza, l’IVA all’importazione, anche se ritenuta tributo interno sostitutivo di un diritto di confine, ha la stessa finalità del dazio doganale, cioè impedire che, acquistando all’estero e importando nella UE, possano essere pregiudicati gli interessi economici e fiscali dello Stato e della UE. Quindi, il reato ex artt. 1 e 70 DPR 633/1972, al pari del reato di contrabbando, è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, ne protraggano l’illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra gli importatori abusivi iniziali od originari e i detentori nei passaggi successivi.
Nel caso di specie, si parla della sottrazione dei diritti di confine su un’imbarcazione da 2.100.000 € (420.000 € di IVA all’importazione) effettuata tramite l’intermediazione di una società fittizia.
Altri aspetti interessanti:
- calcolo della prescrizione : trattandosi di reato permanente, la sua consumazione perdura nel tempo perché il tributo grava sulla merce che continua, perciò, a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l’introduzione nello Stato. La permanenza cessa in caso di sequestro della merce stessa, facendo questo venire meno la lesione all’interesse protetto. Dalla cessazione della permanenza inizia, quindi, a decorrere il periodo per la prescrizione. La sentenza ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione prevista specificamente per le persone giuridiche, attesa la “diversa natura che determina la responsabilità dell’ente” (Cass. n. 28229/2016).
- Contestazione del reato ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p (truffa aggravata): in particolare, l’effettivo proprietario e armatore dell’imbarcazione aveva indotto in errore gli ufficiali della capitaneria di porto, il Ministero dei Trasporti, l’INPS e l’IPSEMA, rappresentando falsamente al momento dell’iscrizione sul Registro internazionale la destinazione commerciale del natante, così da ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale connesso alla facoltà di non versare le somme dovute. Essendo tale reato richiamato dall’art. 24 DLgs. 231/2001, ne è derivata anche l’imputazione diretta della società coinvolta nel meccanismo fraudolento. La sentenza ha escluso l’applicabilità del “ne bis in idem”(in tal caso la duplicazione delle sanzioni – in capo al soggetto fisico e alla società) per le evasioni contributive INPS e INAIL da sommarsi a quelle relative alla truffa di cui al DLgs. 231/2001).