Fonte: Fisco Oggi
Autore: r.fo.
Data: 29/12/2010
Parte l`accesso “condizionato” al VIES : le nuove partite IVA dovranno, infatti, comunicare all’apertura la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, che potranno essere intraprese solamente se l`Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Un provvedimento firmato dal direttore dell`Agenzia delle Entrate individua le modalità da seguire per negare o revocare l`autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni; un secondo stabilisce i criteri di accesso all`”archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (VIES).
I due documenti rappresentano l’ultimo tassello di attuazione alle importanti novità introdotte dal DL 78/2010. Il DL, rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunita` europea (Regolamento Ue n. 904/2010) contro le frodi IVA, mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate sottoporrà neo professionisti e neo imprenditori (individuali o societari) a una serie di controlli mirati prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera. Di conseguenza, anche l’inclusione nel Vies potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l’affidabilità degli operatori, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
La nuova procedura ha come fine la realizzazione di un archivio europeo attendibile e aggiornato, ma, contemporaneamente, grazie al continuo monitoraggio delle aziende che operano con l`estero, consente una piu` incisiva azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.
Come e quando l`Amministrazione dice no
Da oggi, quindi, nella dichiarazione di inizio attività occorre anche specificare se si intende effettuare operazioni intracomunitarie. La nuova procedura riguarda i contribuenti residenti nello Stato, gli operatori che vi stabiliscono una stabile organizzazione e quelli che si identificano direttamente ai fini IVA ex art.35 DPR 633/1972.
L`Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, darà il proprio responso ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal trentunesimo giorno potrà allargare la propria attività oltre confine.
In questo periodo l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari per verificare i requisiti dichiarati dall’operatore (a cominciare da quelli soggettivi e oggettivi necessari per l`identificazione ai fini Iva) e controllera` se ci sono pendenze di carattere fiscale o non (evasione fiscale, frodi o inadempienze di altro genere) che possono compromettere l`affidabilita` del richiedente o delle persone a lui collegate e determinare posizioni a rischio frode.
Ma le verifiche non finiscono qui. L`Amministrazione “si da`” sei mesi di tempo per effettuare i controlli sui contribuenti gia` inserititi nella banca dati Vies. Se a fine periodo l`esito e` negativo (per il contribuente), un provvedimento sancira` la loro esclusione dall`elenco dei soggetti passivi autorizzati alle operazione intracomunitarie.
Le “vecchie partite Iva”
E quanti sono gia` in possesso di partita Iva? I controlli interesseranno anche loro che, come regola generale, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di intraprendere le operazioni intracomunitarie (sottoponendosi alla stessa trafila di controlli sopra descritta) oppure, al contrario, quella di rinunciare agli scambi europei.
La manifestazione di volontà “positiva” e` espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita` a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010), pena l`esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l`esclusione dal Vies e` prevista per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, oppure per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
Una volta estromessi dall`elenco, si ritorna al punto di partenza: per operare oltreconfine e` necessaria la dichiarazione di volonta` e il mancato diniego dell`Amministrazione entro i fatidici 30 giorni.
Il provvedimento di revoca dalla registrazione nell`archivio puo` essere emesso, specifica infine il provvedimento, anche a seguito di una normale attivita` di accertamento.
Chi entra nel Vies
Un ulteriore provvedimento del direttore definisce i criteri di individuazione dell`operatore intracomunitario doc, “garantito” dall`Amministrazione e in regola per entrare nell`archivio che identifica i soggetti affidabili per le operazioni a livello comunitario.
In sintesi, sono quattro gli elementi principali da esaminare con attenzione:
- il tipo di attivita` e il rischio evasione ad essa connesso
- il comportamento fiscale del contribuente, la sua posizione rispetto a dichiarazioni, versamenti ed eventuali incongruenze
- criticita` riconducibili non soltanto al richiedente l`autorizzazione, ma anche al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci
- rapporti con soggetti terzi coinvolti in fenomeni evasivi.
Il controllo va effettuato, naturalmente, a tutto campo, sfruttando e incrociando la totalita` dati i possesso dell`Amministrazione fino a dissipare ogni dubbio.