INTRA UE: esportatori abituali, nuovo obbligo di fatturazione non incide sullo status

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Nel decreto Salva infrazioni, di adeguamento delle norme nazionali alle disposizioni UE  (Direttiva n. 2010/45/UE), vi sono alcune importanti modifiche relative alle norme IVA (vai all’articolo) : tra queste disposizioni si evidenzia in particolare l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni non territoriali.

L’obbligo di fatturazione delle operazioni attive è in generale connesso al fatto che una operazione sia rilevante ai fini IVA (imponibile, non imponibile, esente); vi sono però alcune deroghe, ex art. 21, co.6 DPR 633/1972: già dal 2012, c’è l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi non territoriali ex art. 7-ter DPR 633/1972 rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato membro UE (obbligo funzionale alla compilazione degli Intrastat).

Dal 1° gennaio 2013 l’obbligo di fatturazione sarà esteso, tra le altre, alle operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, con le seguenti annotazioni:

  • inversione contabile”, per segnalare che l’IVA deve essere assolta a destino, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti ex art. 10, nn. da 1) a 4) e 9) DPR 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE;
  • operazione non soggetta” se invece le operazioni si considerano effettuate fuori UE, per segnalare che l’operazione non rileva ai fini IVA.

Dato che tali operazioni diventano soggette a fatturazione e registrazione, tutte le operazioni non territoriali partecipano alla formazione del volume d’affari del contribuente; questa grandezza è molto importante perchè regola:

  • l’utilizzo delle liquidazioni IVA trimestrali;
  • l’accesso a regimi agevolati (es. IVA per cassa che ha come limite un volume d’affari di 2 milioni di euro),
  • la possibilità, per i soggetti che operano con l’estero, di acquistare senza applicazione dell’IVA, ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972, inviando lettera d’intento ai fornitori, entro un determinato plafond.

Quest’ultima possibilità evita agli operatori di finire sempre in credito IVA a causa dei ritardi con il quale detto credito può essere chiesto a rimborso. Si può accedere a questa agevolazione, ex art. 1 DL 746/1983, se si realizzano operazioni nei confronti dell’estero (es. cessioni intra UE, esportazioni, ecc.) per un importo superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.

La modifica a partire dal 2013, in mancanza di altre disposizioni, con l’ampliamento delle operazioni ricadenti nel volume d’affari avrebbe reso molto più difficile il raggiungimento dello status di esportatore abituale (aumenta il denominatore, rimane inalterato il numeratore del rapporto); dal momento che invece si tratta di operazioni per le quali non viene computato il plafond di acquisti con esclusione da IVA, poichè per la realizzazione di tale rapporto sono escluse le operazioni non territoriali di cui sopra.

In altre parole, malgrado esse vadano fatturate e concorrano al volume d’affari, comunque non rilevano ai fini del calcolo dello status di esportatore abituale, nonché del calcolo del plafond.

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