INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 2

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Di seguito la seconda parte del punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE.

QUALI CONTROLLI EFFETTUA L’AGENZIA ENTRATE

L`Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà potrà:

  • restare in silenzio, ed allora l’operatore dal trentunesimo giorno – N.B. non prima – sarà autorizzato a compiere operazioni intra UE;
  • oppure emanare un provvedimento di diniego all’autorizzazione contro il quale si potrà ricorrere ex D.Lgs 546/1992 alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica.

Nei 30 giorni l’Agenzia delle Entrate effettuerà i seguenti controlli preliminari:

  • mancanza requisiti oggettivi e soggettivi ex DPR 633/1972 che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;
  • mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi ex DPR 633/1972 legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
  • analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento ex art. 35, co.15-quater DPR 633/1972;
  • riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini IVA ex art. 214 Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Reg (UE) 904/2010;
  • verifica delle seguenti situazioni:
    • soggetto identificato ai fini IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita ex art.9 Direttiva 2006/112/CE, o  per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica;
    • soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia  comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
  • riscontro di gravi inadempimenti relativi  agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
  • precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;
  • altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

Si precisa che per i soggetti che vengono poi inclusi nel VIES sono effettuati controlli più approfonditi nei 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. Se a fine periodo l`esito è negativo, un provvedimento sancirà la loro esclusione dall`elenco dei soggetti passivi autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Infine sono previsti i seguenti eventuali controlli:

  • in base ai criteri di valutazione del rischio sono periodicamente verificate le p.IVA registrate nell’archivio dei soggetti autorizzati (VIES). Gli esiti di tali verifiche potranno essere elemento utile per l’avvio dell’attività di controllo o per l’emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie;
  • nell’ambito dell’attività di controllo, viene effettuata una verifica sull’esattezza e completezza dei dati dichiarati dai titolari di partita IVA. Tale verifica viene svolta tenendo conto di tutte le informazioni a disposizione dell’Agenzia e comunque, periodicamente, sulla base dei dati acquisiti presso altre Amministrazioni nonché nell’ambito delle ordinarie attività di controllo fiscale proprie dell’Agenzia;
  • i criteri di valutazione del rischio potranno essere utilizzati anche per l’attività ordinaria di controllo, che potrà portare all’emanazione di un provvedimento di revoca.

 

In ogni caso, il provvedimento di revoca comporta l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie con effetto dalla data di emissione.

COSA SUCCEDE SE IL CONTRIBUENTE EFFETTUA LO STESSO OPERAZIONI INTRA UE.

In assenza di chiarimenti espliciti in materia, posto che senza autorizzazione/presenza nel VIES al contribuente sono espressamente inibite le operazioni intra UE e che sarà anche difficile, se non si è nel VIES, operare con soggetti comunitari, si fanno strada tre diverse ipotesi:

  • nella migliore delle ipotesi applicazione di una sanzione da un minimo di 258,00 € ad un massimo di 2.582,00 €, unica per tutte le operazioni effettuate nel periodo senza autorizzazione;
  • nell’ipotesi mediana applicazione della stessa sanzione, ma una distinta per ogni operazione effettuata senza autorizzazione;
  • nella peggiore delle ipotesi applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata.

>>>> Vai alla prima parte dell’articolo: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE.

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