Per la Corte di Giustizia UE per stabilire se è possibile l’esenzione IVA per acquisti intra UE di beni, si deve verificare se la cessione di tali beni sia esente nel territorio dello Stato UE di destinazione.
Il principio è stato affermato nelle seguenti cause riunite:
- Causa C-144/13: una società NL effettuava importazioni e acquisti intra UE di protesi dentarie (la cui cessione è esente IVA in Olanda);
- Causa C-154/13: una società NL effettuava acquisti intra UE di protesi dentarie dalla Germania, applicando il regime di esenzione IVA (non previsto dalla normativa tedesca);
- Causa C-160/13: una società NL acquistava protesi dentarie dalla casa madre SE, applicando l’IVA sull’acquisto intra UE.
La questione più importante è l’interpretazione dell’art. 140 lett. a) Direttiva 2006/112/CE, in forza del quale gli Stati membri esentano da IVA gli acquisti intra UE di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio: secondo la Corte UE “nel loro rispettivo territorio” deve intendersi riferita allo Stato UE di acquisto dei beni, quindi un acquisto intra UE è esente da IVA, se la cessione dei beni acquistati costituisce un’operazione esente nello Stato membro di destinazione.
Nel caso concreto, la cessione di protesi dentarie è:
- di norma esente da IVA, ex art. 132 par. 1, lett. e) Direttiva 2006/112/CE (esenzione IVA per le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici, ad es. Olanda), questo per garantire che la fornitura di prodotti connessi alla salute non divenga inaccessibile per effetto dei maggiori costi dei prodotti medesimi che ne deriverebbero qualora la loro cessione fosse soggetta ad IVA;
- in alcuni casi soggetta ad IVA per gli Stati che si sono avvalsi della deroga ex art. 370 Direttiva 2006/112/CE (Stati che al 1° gennaio 1978 assoggettavano ad IVA l’operazione, ad es. Germania).
Oltre che agli acquisti intra UE, lo stesso principio si applica alle importazioni (art. 143, par. 1, lett. a) Direttiva 2006/112/CE):
- esenti da IVA, se la cessione dei beni medesimi è esente da IVA nello Stato UE di destinazione.
- in alcuni casi soggetta ad IVA per gli Stati che si sono avvalsi della deroga ex art. 370 Direttiva 2006/112/CE (Stati che al 1° gennaio 1978 assoggettavano ad IVA l’operazione, ad es. Germania).
Si precisa che deve comunque essere rispettata la condizione ex art. 132, par. 1, Direttiva 2006/112/CE (protesi dentarie fornite da dentisti o da odontotecnici).
Nulla cambia neanche se il bene provenga da uno Stato membro nel quale non è previsto il regime di esenzione, come la Germania, poichè il regime IVA degli acquisti intra UE è dato dal regime applicabile nello Stato di destinazione.
Infine, richiamando una precedente sentenza (C-319/12), la Corte afferma che, se un’esenzione prevista a livello interno è con il diritto UE, ex art. 168 Direttiva 2006/112 non si può beneficiare allo stesso tempo del regime di esenzione e del diritto alla detrazione dell’IVA.