Dal 1° gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE, sono previste importanti novità in materia di fatturazione.
Le principali novità che verranno introdotte con un D.Lgs sono in breve le seguenti:
- obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi UE: le disposizioni ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 si applicheranno non solo agli acquisti intra UE ex art. 38 DL 331/1993 e ai servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (servizi generici, per cui l’integrazione è stata resa obbligatoria, per gli acquisti effettuati dal 17 marzo 2012 dalla Legge 217/2011 Comunitaria 2010), ma anche agli altri acquisti di beni e servizi da soggetti passivi UE rilevanti nello Stato, ex artt. 7 e ss. DPR 633/1972.
- Obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate sia nei confronti di committenti soggetti passivi UE che extra UE: ad oggi, l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat). L’obbligo di fatturazione sarà tuttavia escluso per le operazioni esenti ex art. 10, co.1, n.da 1 a 4, DPR 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative) rese a soggetti passivi UE. L’obbligo di fatturazione verso i soggetti extra UE dovrebbe riguardare anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi, ad es. per i servizi non soggetti ad IVA ex artt. 7-sexies e 7-septies DPR 633/1972. Per i committenti UE, gli obblighi di fatturazione dovrebbero essere invece limitati alle operazioni nei confronti di soggetti passivi.
- Modifica del momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ex art. 39 DL 331/1993. Tali operazioni si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione dall’Italia (per le cessioni intra UE) o dallo Stato UE di provenienza (per gli acquisti intra UE), salve le fattispecie di differimento del trasferimento della proprietà (ad es., vendite con riserva di gradimento o a prova, contratti estimatori). L’anticipato pagamento dei corrispettivi sarà irrilevante, sarà invece rilevante l’emissione anticipata della fattura. In caso di cessioni o acquisti intra UE continuativi, si considereranno effettuati alla fine di ciascun mese.
- Regolarizzazione degli acquisti intra UE ex art. 46, co. 5, DL 331/1993. Il mancato ricevimento della fattura dovrà essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché entro il secondo mese. In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione è prevista entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura anziché entro 15 giorni.
- Possibilità di differire al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 resi a soggetti passivi UE. Per i “servizi individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente. Si ricorda che per i servizi generici, differentemente dalle cessioni intra UE, l’anticipata fatturazione non costituisce momento di effettuazione dell’operazione mentre rileva il pagamento di acconti.
- Volume d’affari ex art. 20 DPR 633/1972 e sua determinazione. Concorreranno alla sua formazione anche le operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, rese sia a committenti soggetti passivi UE che a soggetti extra UE: tale inclusione avrà conseguenze negative ad es. sul raggiungimento dello status di esportatore abituale (ammontare annuo delle operazioni con l’estero non imponibili supera il 10% del volume d’affari).
- Contenuti della fattura (art. 21 DPR 633/1972): sarà obbligatorio indicare anche il numero di partita IVA dei cessionari o committenti residenti ovvero il numero identificativo IVA dei soggetti UE. In caso di soggetti non passivi IVA residenti, nella fattura andrà indicato il codice fiscale.