Fonte: Fisco Oggi
Autore: A. De Angelis
Data: 13/06/2013
La misura adottata dal Consiglio europeo riguarda il luogo di imposizione dove fatturare beni e servizi, soggetti a Iva
La richiesta, riguarda la determinazione dell’Iva su opere di infrastruttura stradale realizzate al confine e in comune, tra i due Stati. Quindi la misura di deroga speciale al richiamato articolo 5, riguarda il luogo di imposizione in base al quale fatturare beni e servizi, soggetti ad Iva, destinati alla manutenzione dei ponti e dei tratti stradali in comune. Ecco che allora, si evince, che il leit motiv della richiesta è quello di una semplificazione della procedura di riscossione dell’imposta. Le operazioni imponibili dovranno, pertanto, essere considerate come avvenute nel territorio dell’uno o dell’altro Stato. Tutto questo, però, sarà possibile grazie ad un accordo, presente come allegato alla decisione 237, tra i due Paesi e volto a stabilire criteri e modalità da seguire, di volta in volta, per l’individuazione del luogo di imposizione delle opere al confine ceco-polacco. C’è da sottolineare che per la completa efficacia della misura speciale, occorre che gli Stati protagonisti si adoperino per la stipula di uno specifico accordo con cui condividere un programma di realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali di confine.L’istituzione di un comitato Iva
Al riguardo, è stato istituito un apposito comitato Iva ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112/CE il cui scopo è quello di essere tempestivamente informato in merito all’applicazione del regime speciale Iva. Da una lettura dell’articolo 2, della decisione 237, si evince come una volta individuata l’infrastruttura stradale di confine e attribuita, come luogo di imposizione, alla Repubblica ceca o a quella polacca le relative cessioni di beni e o prestazioni di servizi, destinati alla costruzione o manutenzione dell’opera, saranno considerati parte del territorio dello Stato scelto.
Gli effetti sul gettito erariale
Per quanto riguarda l’impatto sul gettito erariale è stato valutato come la deroga in oggetto avrebbe una incidenza minima sull’ammontare complessivo delle entrate tributarie. Il gettito di riferimento, inoltre, è quello derivante dal prelievo allo stadio del consumo finale. In considerazione del fatto che l’imposta sul valore aggiunto un’imposta che grava principalmente sul consumo finale, l’incidenza della decisione 237 non è pertanto da ritenersi negativa sulle risorse proprie dell’Unione derivanti da tale imposta. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione e, come è facile intendere, destinatari della stessa sono i due Stati membri propositori dell’accordo.
La decisione finale
In conclusione, ai sensi della decisione in oggetto, l’individuazione del luogo di imposizione della cessione di beni o delle prestazioni di servizi destinati alla realizzazione e manutenzione di ponti e tratti stradali comuni ai due Paesi, tassativamente elencati nell’allegato 1, è quello del Paese come stabilito nell’accordo.