Con RM 71/E/2014, l’Agenzia Entrate ritorna sulla questione della prova delle cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 (art.138 par.1 Dir. 2006/112/CE), concludendo che se manca il documento di trasporto, è necessario un atto che dimostri, con sufficiente evidenza, che il bene è uscito dal territorio e ha raggiunto il Paese di destinazione.
Come con la precedente RM 19/E/2013, il cedente nazionale può provare la cessione con altri mezzi di prova, diversi dal CMR cartaceo: stavolta, con riferimento al settore della nautica da diporto, una società italiana intende cedere un’imbarcazione da diporto usata ad un cliente soggetto passivo in Francia (non applicando il regime del margine), ex art. 41 DL 331/1993, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dal cliente UE per proprio conto, ovviamente via mare, e quindi con l’impossibilità di attestare il trasferimento del bene mediante DDT o CMR.
Il cedente IT chiede quindi come poter provare la cessione intra UE, e propone i seguenti mezzi:
- richiesta di nulla osta al registro italiano per il cambio di iscrizione,
- contratto di vendita, fattura emessa ex art. 41,
- modello Intrastat relativo alla cessione,
- cancellazione dal registro italiano e richiesta di trascrizione della barca al registro francese.
L’Agenzia, richiamando precedenti risoluzioni (RM 345/E/2007, 477/E/2008, 123/E/2009, 19/E/2013) afferma che quando non c’è documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei, da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente; in tal caso, secondo l’Agenzia, il cedente IT potrà provare la cessione intra UE dell’imbarcazione tramite:
- fattura di vendita dell’imbarcazione;
- documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento della barca;
- contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
- documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
- documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente dell’imbarcazione dal registro italiano;
- documento da cui risulti l’avvenuta iscrizione dell’imbarcazione nel registro francese;
- elenco Intrastat;
- in aggiunta, e in sostituzione del DDT o CMR, l’Agenzia richiede anche una dichiarazione da parte del cessionario UE, corredata da idonea documentazione (ad es. contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l’imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese.
Per provare l’uscita fisica dell’imbarcazione dal territorio dello Stato, non basta quindi la richiesta di cancellazione dal registro italiano, che non proverebbe che la barca ha lasciato effettivamente le acque territoriali, e una delle condizioni necessarie per la non imponibilità alle cessioni intra UE è proprio l’effettiva movimentazione dei beni da un Paese all’altro.
Infine l’Agenzia ribadisce che il cedente nazionale, pur non essendo tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione dei beni dopo la consegna al cessionario o al vettore, deve comunque verificare l’affidabilità della controparte con l’ordinaria diligenza dell’operatore commerciale, anche al fine di non incorrere in eventuali frodi fiscali.