La Corte di giustizia UE ha stabilito con sentenza 26 settembre 2013, C-236/11 la legittimità della normativa italiana, che applica il regime IVA speciale delle agenzie di viaggio anche quando l’acquirente è un soggetto diverso dal viaggiatore.
Viene quindi respinto il ricorso della Commissione UE contro l’Italia (e altri sette paesi), in cui la normativa IVA sulle agenzie di viaggio, adotta l’approccio del cliente, non limita l’applicazione del regime speciale del margine alle operazioni rese al viaggiatore, termine adottato dalla versione italiana (e da altre versioni) della direttiva 2006/112/Ce.
Il ricorso della Commissione UE si basava principalmente sull’interpretazione letterale della direttiva che utilizza sistematicamente il termine “viaggiatore”, sostenendo che l’uso, in una occasione, del termine “cliente” nella versione inglese fosse un errore.
La Corte ha respinto questo argomento, affermando che, se si fosse trattato di errore, non sono mancate le occasioni per correggerlo, inoltre, il termine “cliente” figura in numerose altre versioni linguistiche, anche se a volte non in maniera sistematica, pertanto non può essere accolta l’interpretazione puramente letterale, ma occorre vagliare le finalità della normativa di riferimento. In merito alle finalità la Corte ricorda di avere più volte chiarito che i servizi forniti dalle agenzie di viaggio e dagli organizzatori di giri turistici sono caratterizzati dal fatto di essere composti da più prestazioni, in particolare di trasporto e di alloggio, che vengono eseguite sia all’interno sia all’esterno del territorio dello stato membro in cui è stabilita l’impresa. In tal caso, l’applicazione delle norme di diritto comune sarebbe ostacolata da difficoltà pratiche per le imprese interessate. Il regime speciale, pertanto, mira a semplificare le regole relative all’IVA per le agenzie di viaggio e a ripartire il gettito in maniera equilibrata tra gli stati membri, garantendo, da un lato, l’attribuzione del gettito relativo a ciascun servizio individuale allo stato membro in cui si verifica il consumo finale del servizio e, dall’altro, l’attribuzione del gettito sul margine dell’agenzia di viaggio allo stato membro in cui quest’ultima è stabilita. L’impostazione del regime speciale basata sul cliente anziché sul viaggiatore, quindi, è più idonea a conseguire entrambi gli obiettivi, poiché consente alle agenzie di viaggio di fruire di regole semplificate a prescindere dal tipo di clienti cui forniscono le loro prestazioni e favorisce un’equilibrata ripartizione del gettito.
Non serve obiettare che il regime speciale, costituendo un’eccezione, va interpretato restrittivamente, perché occorre comunque assicurare l’effetto utile delle disposizioni. In conclusione, la Corte ha dichiarato infondato il ricorso della Commissione UE.