Per la Corte di Giustizia UE, la cessione intra UE in esenzione IVA non può essere disconosciuta solo perchè il cessionario è privo di partita IVA, è essenziale invece la circostanza che il cessionario sia soggetto passivo.
Tale conclusione viene motivata come segue:
- ex art.138 Direttiva 2006/112/CE è previsto che gli Stati membri esentino dall’IVA le cessioni di beni spediti/trasportati in altro Stato UE effettuate nei confronti di soggetto passivo di altro Stato UE;
- ex art. 214 Direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo acquirente di altro Stato UE deve essere individuato attreverso un numero di partita IVA, che deve essere obbligatoriamente indicato in fattura dal cedente;
- oltre a tali requisiti non possono essere imposti altri elementi per qualificare la cessione come intra UE (Corte di Giustizia UE causa C-409/04);
- secondo la Corte la non imponibilità non può megarsi se il fornitore non può comunicare il numero di partita IVA ma può dimostrare di essere ed agire in quanto soggetto passivo (Corte di Giustizia UE causa C-587/10);
- da ciò discende che requisito essenziale per la cessione intra UE (oltre agli altri requisiti: onerosità della cessione e movimentazione in altro Stato membro) sia la sola circostanza che il cessionario sia un soggetto passivo, non potendo subordinarsi il diritto alla non imponibilità IVA al rispetto di un obbligo formale (indicazione della partita IVA – a meno che la violazione del requisito formale non impedisca la dimostrazione della soggettività passiva – Corte di Giustizia UE causa C-146/05) piuttosto che sostanziale (essere un soggetto passivo) (Corte di Giustizia UE causa C-273/11).
Tale conclusione si scontra però fortemente con la prassi operativa, in quanto:
- per i servizi, ex Reg. 282/2011/UE il fornitore può considerare il cessionario del servizio come soggetto passivo se quest’ultimo gli comunica il numero di partita IVA e il fornitore abbia provveduto a verificare la corrispondenza del nome e dell’indirizzo comunicati, collegando così la presenza del numero di partita IVA alla soggettività passiva;
- inoltre il cedente è obbligato ad acquisire e verificare il numero di partita IVA del cessionario sulla banca dati VIES: in Italia poi l’inclusione nel VIES dell’operatore è considerato un requisito indispensabile per poter considerare una operazione come intra UE, in quanto attribuisce all’operatore la soggettività attiva e passiva; a questo punto però diventa ininfluente (?) poiché con tale giurisprudenza l’acquirente italiano non iscritto al VIES ma con partita IVA, in presenza di tutte le altre condizioni necessarie per la cessione intra UE, riceve comunque dal cedebte UE una fattura senza IVA che integrerà in reverse charge con IVA.