La Cassazione, con ordinanza n. 10006/2018 del 24/04/2018, ha stabilito che l’assenza di iscrizione al VIES del cessionario non fa venir meno dell’effettività della cessione intra UE, nè il corrispondente regime di non imponibilità IVA, a meno che si tratti di un caso di frode.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE (causa C-21/16 del 9/2/2017): ai fini della realizzazione di una cessione intra UE, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali previste dalla normativa di riferimento, mentre l’iscrizione al VIES del soggetto passivo UE rappresenta solamente un requisito “formale” e non risulta quindi rilevante.
Quali sono i requisiti sostanziali della cessione intra UE?
Essi sono definiti ex art. 138, par. 1 direttiva 2006/112/CE (recepito dall’art. 41 comma 1 DL 331/1993 in Italia) e sono i seguenti:
- status di “soggetto passivo IVA” sia del fornitore che dell’acquirente;
- i beni devono essere trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato di partenza verso un altro Stato dell’Unione europea;
- carattere oneroso della cessione di beni effettuata.
Dunque, se sono presenti i requisiti sostanziali sopra descritti, la non imponibilità IVA dell’operazione può essere messa in discussione solo se:
- il cedente abbia intenzionalmente partecipato a una frode fiscale
- la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del sussistere dei requisiti sostanziali.
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