INTRASTAT: INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020

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INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni

L’Agenzia Entrate con CM 11/E/2020, risposta § 2.3, chiarisce che tra gli altri adempimenti sospesi rientra anche la presentazione dell’INTRA 12: tale modello lo presentano gli enti, associazioni e altre organizzazioni aventi natura non commerciale non soggetti passivi IVA ex art. 4 co.4 DPR 633/1972, che:

  • hanno effettuato acquisti intra UE di beni per un importo superiore a 10.000 euro, ex art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93,
  • oppure che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia ex art.38 co.6 DL 331/1993.

OBBLIGATI

Il modello INTRA 12 sospeso fino al 30/06/2020 deve essere inviato da:

  • enti non commerciali che, ex art. 17 co.2 DPR 633/72, sono debitori d’imposta per effetto del meccanismo del reverse charge, avendo effettuato acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini IVA in Italia da non residenti.
  • enti non commerciali con partita IVA, che svolgono anche attività commerciale, ancorché in via non prevalente.

L’obbligo sussiste per gli acquisti:

  • realizzati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente.
  • di servizi di carattere promiscuo (sia sfera istituzionale che commerciale), ex CM n. 14/E/2015 (§ 8), e in tal caso occorre dividere la prestazione in maniera il più oggettiva possibile, magari facendo riferimento a patti, accordi, elementi del corrispettivo, fattori dimensionali.

TERMINI

L’invio del modello INTRA 12 si fa entro la fine di ciascun mese per via telematica, tramite Fisconline o Entratel.

Se il termine cade nell’intervallo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche in questo caso è applicabile l’art. 62 del DL 18/2020, con rinvio al 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.

ESTEROMETRO ENC

Per gli enti non commerciali soggetti passivi IVA è sospeso anche l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ex art. 1 co.3-bis DLgs. 127/2015, per le cessioni o acquisti di beni e/o servizi intervenute con soggetti non stabiliti in Italia. Per il primo trimestre 2020, la scadenza ricade nel periodo di sospensione, e pertanto si potrà fare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

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