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Quando delle operazioni intra UE sono oggetto di:
- variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi;
- errori e omissioni sostanziali,
è necessario procedere a successive rettifiche (N.B. non confondere con la mancata presentazione dei modelli, ipotesi che va sanata con la sanzione e la successiva presentazione del modello omesso).
I modelli di riferimento a questo fine sono:
– Intra 1 – ter (sezione 2 – cessioni di beni);
– Intra 1 – quinquies (sezione 4 – servizi resi), per rettifiche successive al 01/01/2010
– Intra 2 – ter (sezione 2 – acquisti di beni)
– Intra 2 – quinquies (sezione 4 – servizi ricevuti), per rettifiche successive al 01/01/2010
N.B. Ci si occuperà qui solo delle rettifiche relative alle cessioni e acquisti di beni (Intra 1 – ter e Intra 2 – ter), dal momento relativamente ai servizi sussiste ancora qualche incertezza.
Le modalità di rettifica sono le seguenti:
In caso di rettifica dei seguenti dati:
- partita IVA partner;
- nomenclatura combinata;
- natura della transazione.
si compilano due righe di sezione 2:
- la prima, recante segno “–“, annulla l’operazione da rettificare;
- la seconda, recante segno “+”, reca i dati corretti.
In caso di rettifica dei seguenti dati:
- ammontare delle operazioni;
- ammontare in valuta;
- valore statistico,
è sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.
Al contribuente è consentito operare una “rettifica globale” delle variazioni, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:
- siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;
- abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;
- avessero la stessa natura;
- il periodo cui riferire la rettifica è l’ultimo (o gli ultimi nel caso l’ultimo abbia un importo inferiore a quello della rettifica) tra quelli nei quali sono state riepilogate le operazioni da rettificare
VARIAZIONI IMPONIBILE
Per le variazioni di imponibile nelle operazioni intra UE i riferimenti sono l’art.26 DPR 633/1972 e la CM 13/E del 23/02/1994, che detta le modalità operative.
La regola generale è che se l’operazione non rileva ai fini IVA, non rileva neppure per la parte fiscale dell’Intrastat, ma solo per quella statistica; così, in caso di:
CESSIONI
Le rettifiche modificano il plafond disponibile in ogni caso, ma non influiscono sulla qualifica di esportatore abituale.
- in caso di variazione in aumento dell’imponibile è obbligatoria l’emissione di una fattura integrativa (nota di debito), ai fini IVA; tali operazioni vanno riportate nell’Intra 1 – ter con segno “+” ;
- in caso di variazione in diminuzione è facoltativo rettificare l’operazione principale sul registro delle fatture emesse; tuttavia dopo 12 mesi dalla fattura le variazioni in diminuzione sono “fuori campo IVA” (art.26, co.2, 3, DPR 633/1972)
Scrittura contabile:
Dare: Merci C/vendite a Avere: Clienti UE
ACQUISTI
- in caso di variazione in aumento dell’imponibile è obbligatoria l’emissione di una nota di variazione ai fini IVA; tali operazioni vanno riportate nell’Intra 2 – ter con segno “+” ;
- in caso di variazione in diminuzione è facoltativo rettificare l’operazione principale sul registro delle fatture emesse e degli acquisti[1] ai fini IVA, ; tuttavia dopo 12 mesi dalla fattura le variazioni in diminuzione sono “fuori campo IVA” (art.26, co.2, 3, DPR 633/1972)
Scrittura contabile:
Dare: Clienti UE a Avere: Merci C/Acquisti
Si propone la seguente tabella riassuntiva
[table id=17 /]
[1] In tal caso ex art.26 DPR 633/1972 le annotazioni possono essere fatte:
senza limiti di tempo, in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e simili, abbuoni e sconti da contratto;
entro 1 anno dall’operazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti o inesattezze di fatturazione ex art.21, co.7 DPR 633/1972.
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