Il D.Lgs 158/2015 in vigore dal 22/10/2015 ha modificato tra le altre cose il D.Lgs. 471/1997, concernenti le sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione delle operazioni IVA.
In merito alle sanzioni INTRASTAT le modifiche sono le seguenti (v. art.15 che modifica l’art. 11 co. 4 D.Lgs. 471/1997): ricordando i 2 casi in cui si incorre in sanzione relativamente all’Intrastat e cercando di scrivere un testo comprensibile
- omessa presentazione: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;
- presentazione inesatta o irregolare: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;
Le casistiche possono essere sanate come segue:
per l’OMESSA PRESENTAZIONE (tardiva significa che è stata omessa alla scadenza)
- sanzione ridotta della metà (da Euro 250,00 a Euro 500,00 per ciascun elenco), in caso di tardiva presentazione: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo.
- ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00, nel solo caso di omessa presentazione degli elenchi.
per la PRESENTAZIONE INESATTA O IRREGOLARE (significa che l’elenco è stato presentato alla scadenza ma è sbagliato)
- sanzione non applicata, in caso di correzione di dati inesatti o integrazione di dati mancanti , sempre entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, oppure se il contribuente invia gli elenchi di propria iniziativa;
- da quanto scritto sopra il ravvedimento operoso non si applica per la presentazione inesatta o irregolare.
La sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.
CUMULO GIURIDICO
Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.
VEDI ANCHE:
>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;
>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;
>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010