Periodicità Intrastat 2018
Secondo il provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 194409/2017 , ai fini della verifica del superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi INTRASTAT con periodicità mensile o trimestrale, il controllo va fatto distintamente per ogni categoria di operazioni e le soglie “operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”. Secondo Assonime (circolare n. 6 del 16/02/2018) il criterio riguarda sia le nuove soglie, riferite agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti, sia quelle già previste per la determinazione della periodicità degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi. Questo implica un cambiamento rispetto al passato, nel modo che segue.
Come funzionava la periodicità in precedenza (CM 14/E/2010)
Non è più valida quindi l’interpretazione fornita dalla CM 14/E/2010 rispetto all’art. 2 DM 22 febbraio 2010, secondo cui il superamento delle soglie doveva essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti, dall’altro. Secondo la CM 14/E/2010, infatti, il superamento di una sola categoria (es. cessioni di beni) determinava l’obbligo di presentazione mensile anche per i servizi resi. Ad es. si supera la soglia di 50.000 euro trimestrali per le cessioni di beni, si diventava mensile anche per i servizi. Era una scelta che aveva un senso e rendeva più facile il controllo della periodicità.
Come funziona con il nuovo provvedimento
Secondo il nuovo provvedimento se, ad es. si supera la soglia di 50.000 euro trimestrali per le cessioni di beni, ma non si superano le soglie riferite alle altre tre categorie, il soggetto passivo dovrebbe presentare:
- mensilmente gli elenchi INTRA-1 bis mensili (cessioni di beni),
- trimestralmente gli elenchi INTRA-1 quater (servizi resi)
- in via facoltativa considerate le attuali semplificazioni, gli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater.
INTRA-1 quater va presentato
Con il provvedimento n. 194409/2017, l’Agenzia Entrate e l’Agenzia Dogane hanno confermato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni rese (INTRA-1 quater), che, per come hanno scritto l’art. 50 comma 6 DL 331/1993, si sarebbero potuti considerare eliminati. Tale obbligo discende peraltro dalle disposizioni contenute nell’art. 262 comma 1 lett. c) direttiva 2006/112/CE: una sua abolizione sarebbe risultata in aperto contrasto con la normativa UE.
INTRA 2-bis e INTRA 2-quater solo per finalità statistiche
Con la determinazione Agenzia Dogane n. 13799/2018 (istruzioni INTRASTAT), valide a partire dagli INTRASTAT di gennaio 2018 in scadenza 26/02/2018, le informazioni contenute negli elenchi (acquisti di beni) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti) sono rese solo per finalità statistiche; comunque, se presentati, vanno compilate:
- per gli acquisti di beni INTRA-2 bis – le colonne da 1 a 5
- per i servizi ricevuti INTRA-2 quater – le colonne da 1 a 11.
Sono dati che, pur avendo natura fiscale, verranno utilizzati per sole finalità statistiche, da ISTAT e Banca d’Italia. Le informazioni fiscali sono invece ottenute dall’Agenzia Entrate e dall’Agenzia Dogane mediante la comunicazione dei dati delle fatture o la trasmissione delle fatture in formato elettronico.
Codice servizio da 6 a 5 cifre (facoltà)
Si può ancora inserire il Codice servizio a sei cifre: una delle semplificazioni, in vigore dal 2018 a partire dagli elenchi INTRASTAT di gennaio 2018 e riferita sia ai servizi resi INTRA-1 quater che a quelli ricevuti INTRA-2 quater, consente di indicare i primi 5 caratteri del codice del servizio in luogo dei 6 previsti dalla tabella CPA. Secondo Assonime la semplificazione è una mera facoltà e non un obbligo; sarebbe quindi corretto indicare nella colonna riferita al “Codice servizio” il numero composto da 6 cifre già precedentemente utilizzato. Ad oggi inoltre la funzione di ricerca della classificazione dei servizi non è ancora disponibile, al contrario di quella relativa ai beni, reperibile sulla base di un’apposita funzione di ricerca predisposta dal sistema AIDA.
Vedi anche