INTRASTAT: periodicità e soglie precisazioni delle Dogane

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L’Agenzia Dogane con la Nota n. 18558 del 20/02/2018 fornisce un riepilogo delle novità e ulteriori precisazioni sull’INTRASTAT, dopo il provvedimento 194409/2017 e la determinazione dell’8/2/2018:

  • cambio di periodicità per gli INTRA acquisti: pur restando fermo il principio ex art. 2 co. 4 DM 22 febbraio 2010 (nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata), nella nota si chiarisce come la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti sia facoltativa. Si tratta di un chiarimento importante, dato che la norma prevedeva che in tale circostanza si dovesse presentare gli elenchi INTRASTAT per i periodi mensili già trascorsi. Resta il dubbio se tale facoltà sia riservata ai soli acquisti intracomunitari di beni oppure anche alle prestazioni di servizi ricevute (l’Agenzia Dogane richiama in nota la sezione 1 del Titolo II delle nuove istruzioni dell’8 febbraio scorso, riferita ai soli modelli INTRA-2 bis e non anche ai servizi. Sul punto, forse, potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento).
  • Verifica del superamento delle soglie, l’Agenzia Dogane conferma il provvedimento 194409/2017: la verifica va operata distintamente per ciascuna categoria di operazioni (“le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”).
  • Modello INTRA-2 bis:
    • c’è un nuovo criterio di rilevazione degli acquisti intracomunitari di beni, sulla base di quanto già contenuto nelle istruzioni recentemente aggiornate. Dato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Questo il motivo per il quale, nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi, viene precisato che devono ritenersi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia. Si tratta del criterio sinora adottato, ex art. 6 DM 22/02/2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Partendo dal presupposto che le modifiche dovrebbero muovere da un’ottica di semplificazione, il nuovo criterio – difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 bis (cessioni di beni), per il quale permane principalmente il momento di registrazione della fattura – potrebbe non agevolare gli operatori che sono tenuti alla compilazione del modello (su base trimestrale).
    • è facoltativa la presentazione degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000 euro, ma le Dogane precisano che, nel caso in cui si opti per la presentazione, dovranno essere compilate le colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.
  • INTRA-1 bis se le spedizioni superano i 20.000.000 €: resta l’obbligo di indicare negli elenchi INTRASTAT anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni > 20.000.000 € (al calcolo di questa soglia concorre l’ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato, escluse le operazioni triangolari in cui promotore è il soggetto italiano).

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