La disciplina sulle sanzioni concernenti i modelli INTRASTAT è come sempre abbastanza incomprensibile (in linea questo con la maggior parte delle norme fiscali italiane).
Si tenterà quindi di fare un po’ di chiarezza.
I casi in cui si incorre in sanzione con riguardo all’INTRASTAT sono:
- l’omessa presentazione,
- la presentazione inesatta o irregolare,
che vengono punite con una sanzione piena da € 516 a € 1.032.
Queste due casistiche possono essere sanate come segue.
OMESSA PRESENTAZIONE
Si possono avere questi casi:
- sanzione ridotta del 50% (da € 516 a € 258) se il contribuente invia l’INTRASTAT entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici, oppure se il contribuente si ravvede di propria iniziativa (CM 23/E/1999);
- ravvedimento operoso con sanzione ridotta a 64,5 (1/8 di € 516), a meno che non siano iniziati accessi o verifiche. Il ravvedimento deve essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, versando le sanzioni ridotte e presentando l’INTRASTAT;
- semplice invio tardivo del modello, e allora in tal caso le sanzioni dovrebbero d’ufficio essere applicate in maniera ridotta (cosa che non avverrebbe se il contribuente non inviasse nulla e gli uffici non lo invitassero a regolarizzare);
- sanzione piena se il contribuente non invia nulla e gli uffici non invitano a regolarizzare.
In ogni caso è possibile la definizione agevolata ex art. 16 co.4 D.Lgs 472/1997 a 1/3 delle sanzioni, che va operata sull’importo irrogato.
Il codice tributo da utilizzare è 8911 (altre violazioni tributarie).
PRESENTAZIONE IRREGOLARE O INESATTA
Si possono avere questi casi:
- la sanzione non si applica se il contribuente, su invito degli uffici o di sua iniziativa, invia il modello in maniera corretta;
- non ha senso fare il ravvedimento operoso (sono € 64 contro € 0); se il contribuente, anche anni dopo la scadenza del termine per l’invio del modello INTRASTAT, sana la violazione, non può mai esserci nessuna sanzione;
In ogni caso è possibile la definizione agevolata a 1/3 delle sanzioni irrogate quando arriverà l’atto di contestazione delle stesse, nel caso in cui il contribuente non sana la violazione e gli uffici non invitano alla regolarizzazione (non sembra che si possa rinvenire un obbligo in tal senso per gli uffici).
CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI
Se il contribuente abbia omesso o inviato tardivamente più elenchi INTRASTAT, o abbia inviato più elenchi errati o irregolari, può applicare il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 co.1 DLgs. 472/1997, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata dal 25% al 200%.
VEDI ANCHE:
>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;
>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010