Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018
In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.
Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.
Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:
- omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
- incompleta, inesatta o irregolare compilazione,
Non sono, invece, sanzionati:
- correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
- correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.
Vale il seguente schema:
VIOLAZIONI E SANZIONI
- Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
- Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
- Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione da 500 a 1.000 euro
- Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
- Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)
Quando può essere usato il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa
pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat) può essere fatto:
- entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33;
Anche se non ci sono chiarimenti ufficiali, è possibile ritenere operanti le modifiche della L. 190/2014 all’art.13 D.Lgs. 472/1997.
CUMULO GIURIDICO
Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.
VIOLAZIONI E SANZIONI DATI STATISTICI
Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:
- da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
- da € 516 a € 5.164 per enti e società
Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.
L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)
VEDI ANCHE:
>>> INTRASTAT: modifica alle sanzioni intrastat 2015 del 05/11/2015
>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;
>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;
>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010