Fonte: governo italiano – CdM n. 21 del 20/06/2014
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA (ovvero, presumibilmente, attraverso una dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già attivi).
Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia Entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.
Insieme alla semplificazione, vengono però previste anche regole più stringenti: coloro che non presenteranno alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dal Vies, previa comunicazione da parte dell’agenzia. Questa, inoltre, controllerà gli elementi dichiarati dall’interessato in sede di inizio attività e, se del caso, adotterà un provvedimento di cessazione della partita Iva, cancellandola altresì dal registro VIES.
Commento: messa così sembra che chi non effettua quasi mai operazioni intra UE e fa un acquisto o una cessione solo saltuariamente, dovrà controllare quando ha fatto l’ultimo acquisto o cessione e se del caso richiedere di nuovo l’inclusione.
Vedi anche:
>>>> inclusione Archivio VIES (su Agenzia Entrate)
>>>> sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata al VIES