IVA: forniture non imponibili IVA per Expo 2015

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Con RM 10/E/2014 i fornitori italiani di beni e servizi vengono autorizzati a fatturare ai partecipanti stranieri dell’Expo 2015 in regime di non imponibilità IVA, ex art. 10, co. 5, dell’Accordo tra Italia e Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013, che dispone un’agevolazione consistente nel fatto che gli acquisti di beni e servizi di importo rilevante nonché le importazioni effettuate per le attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili ai fini IVA. Ai fini dell’Accordo per “acquisto e/o importazioni di importo rilevante” si intendono gli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. Tale limite viene stabilito ex art. 72, co. 2, DPR 633/1972 in euro 300,00.

I Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato alla RM 10/E/2014, dove si specifichi la finalità dell’acquisto e il riferimento alla norma ex  art. 10, co. 5 Accordo: con tale dichiarazione, i Commissariati Generali, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione ad Expo 2015. Il documento sarà emesso in due copie, una consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale.

I fornitori che ricevono tale attestazione potranno quindi facilmente individuare le operazioni “non imponibili”, in quanto relative all’attività ufficiale dei Commissariati Generali dell’Expo 2015; per quanto riguarda le operazioni effettuate prima della RM 10/E/2014, qualora sia stata erroneamente addebitata l’IVA ai Commissariati Generali, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una nota dii credito all’acquirente ex art. 26, co. 2 e 3, DPR 633/1972, in modo che i Commissariati Generali saranno ristorati dell’IVA addebitata e i fornitori potranno recuperarne l’importo attraverso il meccanismo della detrazione.

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