La Corte di Giustizia UE ha stabilito con le sentenze C-479/13 e C-502/13 contro Francia e Lussemburgo che è illegittima l’IVA ridotta su e-books, libri digitali o elettronici
Il caso trae origine da un ricorso per inadempimento, previsto dall’articolo 258 TFUE, e proposto nel 2013 dalla Commissione UE contro la legislazione francese e quella del Lussemburgo che prevedevano l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta per le forniture di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli forniti mediante scaricamento.
I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia
- Sull’applicazione, da parte degli Stati membri UE, delle aliquote Iva ridotte, la direttiva 2006/112/CE pone dei vincoli alle legislazioni nazionali: tali aliquote sono ammesse in deroga al principio secondo cui gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale alle operazioni soggette a IVA e, pertanto, devono essere interpretate restrittivamente.
- Ex art.98, paragrafo 2, direttiva Iva le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento – al punto 6 – alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia, a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale e, pertanto, non può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.
- Ex art.98, par. 2, co.2 direttiva Iva, viene confermata tale interpretazione: si esclude espressamente l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, tra i quali è riconducibile la fornitura di libri digitali o elettronici.
Libri elettronici (e-books) e libri su supporto fisico
- Ex punto 3 allegato II direttiva Iva, e art. 7, p. 1 e 2, Reg. UE 282/2011 e il punto 3 dell’allegato I di quest’ultimo, statuiscono che la fornitura del contenuto digitale di libri costituisce un servizio prestato tramite mezzi elettronici.
- I libri su supporto fisico di cui al punto 6), allegato III, direttiva Iva sono quindi libri forniti insieme con un supporto fisico, quale un cd-rom, una chiavetta usb, ecc.Qualificazione IVA della fornitura di libri elettronici e di libri su supporto fisico
- la fornitura di libri elettronici è prestazione di servizio resa tramite mezzi elettronici) e sconta l’aliquota IVA ordinaria
- la fornitura di libri su supporto fisico (carta, usb, cd-rom ecc.) è cessione di beni e come anche stabilito nella causa C-219/13, l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta la possono decidere gli Stati membri, fatto salvo l’obbligo di rispettare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA.
In Italia
Le sentenze C-479/13 e C-502/13 sono coerenti con l’attuale prassi dell’Amministrazione italiana (CM 23/E/2014) secondo cui il libro digitale contenuto in un file scaricabile da internet è, come è noto, riconducibile alla categoria dei prodotti editoriali elettronici ossia dei prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”, quindi la cessione di tali prodotti editoriali elettronici si considera, ai fini IVA, come prestazione di servizio ex art. 3 DPR 633/1972.
La commercializzazione di prodotti editoriali elettronici è un servizio prestato tramite mezzi elettronici ex art.7, co. 1, Reg. UE 282/2011, che comprende i servizi elencati nell’allegato I del Reg. UE 282/2011:
- contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche [allegato I, punto 3), lett. c)];
- abbonamenti a giornali o riviste on line [allegato I, punto 3), lett. d)].
Le conseguenze per la nuova legge italiana sugli e-books al 4%
Come ampiamente previsto da tutti la Commissione UE ha avviato la procedura di infrazione contro l’Italia sull’aliquota IVA agevolata al 4% su e-books. Un’azione quasi scontata dopo il caso Lussemburgo e Francia sfociato nella condanna nei giorni scorsi.
A questo punto anche la sorte della disposizione nazionale della L. 190/2014, che dal 1° gennaio 2015 ha ridotto al 4% l’aliquota IVA sui libri forniti per via elettronica, sembra segnata, non potendo non prendersi atto dell’interpretazione della Corte di giustizia UE.