Il ddl semplificazioni fiscali, approvato nei giorni scorsi dal governo, contiene importanti novità sugli adempimenti connessi allo status di esportatore abituale, nonché sugli obblighi previsti per il fornitore dell’esportatore abituale.
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ADEMPIMENTI
In particolare, l’art. 23 ddl propone la modifica dell’art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983 come segue:
- l’esportatore abituale che intenda acquistare beni o servizi senza IVA deve prima presentare la dichiarazione d’intento telematica all’Agenzia Entrate, e solo dopo tale adempimento consegna al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione d’intento insieme alla ricevuta telematica dell’Agenzia, quindi prima dell’effettuazione dell’operazione; in tal modo l’Amministrazione viene in possesso degli estremi del soggetto che si qualifica come esportatore abituale già prima dell’utilizzo del plafond stesso;
- il fornitore dell’esportatore abituale non è più obbligato all’invio telematico della dichiarazione d’intento ricevuta, entro il termine di liquidazione IVA del periodo in cui ha effettuato operazioni non imponibili ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, ma dovrà riepilogare in dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
SANZIONI
A seguito di tali modifiche le sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (ex art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) si applicano al fornitore dell’esportatore abituale quando questi proceda alla cessione non imponibile, ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia entrate.
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DECORRENZA
A partire dal 1° gennaio 2014.