IVA: stabile organizzazione inattiva può chiedere il rimborso

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Fonte: Corte Giustizia UE

Data: 26/10/2012

La Corte di giustizia UE interviene con sentenza del 25/10/2012 sulle cause riunite C-318/11 e C-319/11, sul rimborso IVA verso soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, nello specifico di un soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.

La sentenza: un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato membro UE e che svolga, in un altro Stato membro UE, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, e non operazioni imponibili, non dispone, in tale altro Stato membro, di una stabile organizzazione o di un “centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, come definite ex art.1 VIII Direttiva e ex art. 3, lett. a), Direttiva 2008/9/CE).

La stabile organizzazione “inattiva” non osta quindi al rimborso dell’IVA versata a monte, nel territorio dello stato UE in cui il soggetto estero ha acquistato beni e servizi .

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