IVA su nautica da diporto: utilizzo nel territorio UE – CM 43/E/2011

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Fonte: Eutekne.info

Autori: S. Cerato e A. Durante

Data: 03/10/2011

Con la CM 43/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’IVA per la prestazione di servizi di noleggio – sia a breve che a lungo termine – e di locazione di unità da diporto: infatti, erano state sollevate diverse questioni a riguardo da UCINA, l’Associazione di categoria del settore nautico per i problemi applicativi legati agli artt. 7-quater e 7-sexies DPR 633/1972.

È opportuno premettere che, in linea generale, la territorialità delle prestazioni di servizi relative alla locazione di mezzi di trasporto, tra cui rientrano le unità da diporto (sul punto, si veda anche il Reg.(CE)282/2011), è disciplinata dalle seguenti disposizioni del DPR 633/1972:

  • art. 7-quater, lett. e), per le locazioni a breve termine (di durata non superiore a 90 giorni per le unità da diporto), per le quali rilevano il luogo di messa a disposizione del mezzo ed il luogo di utilizzo dello stesso, a prescindere dalla natura del committente (soggetto passivo d’imposta o privato);
  • art. 7-sexies, lett. e), per le locazioni non a breve termine, per le quali, tuttavia, i criteri ivi indicati sono applicabili solamente in presenza di committente non soggetto passivo d’imposta, mentre laddove tale committente sia soggetto passivo, la regola applicabile è quella generale ex art. 7-ter, e quindi l’imposta è applicabile nel luogo di stabilimento del committente.

Nella CM 43/E/2011 viene sin da subito chiarito che le percentuali forfetarie già indicate nella CM 49/E/2002 – poi integrata dalla CM 38/E/2009 – per individuare la percentuale di utilizzo del mezzo di trasporto all’interno delle acque nazionali, rimangono valide anche per la tassazione ai fini IVA delle prestazioni di servizi all’interno della Comunità europea. È opportuno ricordare che, nei documenti in parola, ai fini di una corretta applicazione della normativa, per “acque territoriali” si intendono quelle comprese nel limite delle 12 miglia marine dalla costa e che la percentuale di utilizzo, al di fuori delle acque nazionali, è stata commisurata in relazione alla lunghezza dell’imbarcazione ed al tipo di propulsione.
In particolare, le citate percentuali sono applicabili qualora il noleggio o la locazione a breve termine del mezzo preveda la messa a disposizione in Italia e l’utilizzo all’interno del territorio della Comunità europea.

È possibile, inoltre, definire la base imponibile con il metodo forfetario anche nel caso in cui le prestazioni di servizi in parola – che vengano rese non a breve termine, ovvero per più di 90 giorni – abbiano un committente non soggetto passivo d’imposta, ossia un privato, e l’unità da diporto sia utilizzata sempre all’interno del territorio comunitario; mentre, se la locazione a lungo termine viene prestata nei confronti di un soggetto passivo d’imposta – come imprese, professionisti o società – si applicherà la regola generale di tassazione nel Paese di stabilimento del committente stesso (regola generale dell’art. 7-ter).

Il noleggio fuori dall’Italia si considera anche fuori campo IVA

Al contrario, è stato precisato che il noleggio – e la messa a disposizione – a breve termine di un’imbarcazione all’interno di un territorio della comunità, ma comunque fuori dall’Italia, si considera operazione fuori campo IVA ed è altresì esclusa dall’obbligo di emissione della fattura e di inclusione dell’operazione negli elenchi INTRASTAT. In altre parole, se l’unità di diporto non viene né utilizzata, né tantomeno messa a disposizione del destinatario nel territorio nazionale, la prestazione del servizio è irrilevante territorialmente.

Un’ulteriore precisazione è stata fornita al ricorrere dell’ipotesi – disciplinata all’art. 7-quater, lett. e) DPR 633/1972 – di noleggio, sempre a breve termine, di un’imbarcazione al di fuori della Comunità europea, ma con transito all’interno delle acque territoriali italiane. L’Agenzia delle Entrate ha escluso che, al ricorrere di tale ipotesi, si possa applicare la percentuale forfetaria che era stata prevista dalla CM n. 11/420390 del 7 marzo 1980, in misura pari al 5% del trasporto complessivo. In realtà, le prestazioni di servizi cui si riferisce detta circolare rimandano alla disciplina del previgente art. 7, comma 4, lett. f) del DPR n. 633/72 e , quindi, come ha giustamente osservato l’Amministrazione finanziaria, si tratta di indicazioni fornite in relazione ad operazioni aventi natura diversa da quelle – oggetto del quesito – derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.

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