IVA: subentro nel plafond dopo conferimento di ramo d’azienda

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Con la RM 124/E/2011 l’Agenzia delle Entrate stabilisce che nel conferimento di ramo d’azienda il plafond IVA maturato dalla conferente deve essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività di esportazione, sulla base delle operazioni non imponibili che si stima saranno rispettivamente poste in essere.

In particolare, nell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, se la conferente (per il ramo d’azienda non conferito) e la conferitaria (in relazione al ramo d’azienda in cui subentra) prevedono di effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale, il plafond maturato dalla sola conferente prima della operazione straordinaria può essere suddiviso con la conferitaria.

Il trasferimento del plafond non è condizionato al trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d’azienda conferito.

Il diritto a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma nasce, infatti, dalla situazione obiettiva, ovvero dall’essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla disciplina:  il conferitario subentra nel plafond per effetto del conferimento del ramo aziendale dedito all’attività di esportazione.

L’Agenzia Entrate aveva ammesso già il trasferimento del plafond nelle ipotesi di conferimento d’azienda o di ramo aziendale, precisando con RM 165/E/2008 che “Il conferimento d’azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
1) il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal conferente;
2) il conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti”.

Il fine era di garantire la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa – diretta all’esportazione – da parte del conferitario, tale da giustificare il trasferimento in capo ad esso dello status di esportatore abituale e, quindi, del diritto di avvalersi del trattamento di non imponibilità per i beni/servizi acquistati.

IL CASO SPECIFICO: a seguito dell’operazione straordinaria di conferimento di ramo aziendale,

  • la conferitaria (Newco) subentrerà alla conferente nell’attività di produzione di macchinari;
  • la conferente (società istante) continuerà ad essere controparte contrattuale della clientela estera nonché ad esercitare l’attività di prestazione dei servizi (montaggio, supervisione al montaggio, manutenzione ecc.) nei confronti della stessa clientela.

Gli scambi con la clientela estera avverranno tramite operazioni triangolari (Newco cede alla Società istante – promotore della triangolazione – che a sua volta cede al cliente estero con trasporto all’estero a cura della Newco).

Sia conferente che conferitaria quindi continueranno ad effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale:

  • la conferente nei limiti dell’attività di promotore della triangolazione (differenza tra il corrispettivo richiesto al cliente estero ed il corrispettivo addebitatogli da Newco – art. 8, co.2, DPR 633/1972)
  • la conferitaria nei limiti delle cessioni poste in essere nei confronti della società conferente.

In relazione a tale situazione, l’Agenzia ritiene che il plafond maturato dalla conferente possa essere suddiviso con la conferitaria, subentrante nell’attività dedita all’esportazione.

QUANTIFICAZIONE DEL PLAFOND:

  • per la conferitaria sarà il rapporto tra:
    • al numeratore l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la stessa porrà in essere nel 2012
    • al denominatore la somma di tale ammontare e dell’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che si presume che la conferente porrà in essere nel 2012.
  • Ai fini del calcolo, per le operazioni in cui la conferente assumerà il ruolo di secondo cedente (promotore) in una operazione triangolare, si considererà come ammontare delle operazioni la differenza tra i corrispettivi praticati da ALFA nei confronti dei clienti e i corrispettivi praticati da Newco alla Società interpellante;
  • per la conferente, la restante parte.

Tale metodo consentirà di ripartire tra conferente e conferitaria il plafond maturato nell’anno 2011 dalla Società interpellante, in base all’entità dell’attività di esportazione che sarà effettuata rispettivamente da Newco e dalla Società interpellante nell’anno 2012.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DEL PLAFOND: nell’atto di conferimento, ALFA indicherà il passaggio del plafond e i criteri di attribuzione dello stesso in parte alla stessa Società e in parte alla conferitaria, che, a sua volta, dovrà indicare l’operazione nella comunicazione di variazione dati ex art. 35, co. 3, DPR 633/1972, compilando il modello AA7/10, quadro D:

  • barrando le caselle (2a e PL) relative al conferimento del ramo d’azienda ed al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta;
  • indicando negli appositi spazi del predetto modello il codice fiscale del soggetto conferente.

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