Fonte: Eutekne.info
Autore: M. Damasco
Data: 30/09/2011
Il regime di non imponibilità IVA, ex art. 8-bis DPR 633/1972, può essere fruito anche in caso di attività di locazione delle imbarcazioni da diporto. Lo ha chiarito la CM 43/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una serie di questioni di carattere interpretativo poste dall’Associazione di categoria del settore della nautica da diporto. I quesiti posti riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7 DPR 633/1972) e il regime di non imponibilità (art. 8-bis DPR 633/1972).
Per ciò che concerne la territorialità, la CM 43/E/2011 precisa innanzitutto che le percentuali presuntive di tassazione, ai fini IVA, dei corrispettivi relativi a prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili delle unità da diporto, rese da soggetti identificati ai fini IVA in Italia, indicate con la CM 49/E/2002, poi integrata dalla CM 38/E/2009, possono ritenersi valide anche per le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto messi a disposizione del destinatario in Italia e utilizzati all’interno del territorio comunitario (art. 7-quater, lett. e), primo periodo DPR 633/1972) e delle medesime prestazioni, non a breve termine, rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi d’imposta e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità (art. 7-sexies, lett. e) del DPR 633/1972).
Inoltre, per le prestazioni di noleggio a breve termine con messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di altro Stato membro della Comunità europea non c’è obbligo di fatturazione, né d’indicazione nel modello INTRASTAT, poiché non figurano tra quelle qualificate dalla norma come territorialmente rilevanti in Italia. Nel caso, invece, di noleggio a breve termine con messa a disposizione al di fuori del territorio della Comunità, per determinare il periodo di utilizzo entro le acque territoriali italiane, non si può applicare la percentuale forfetaria del 5% prevista dalla circolare ministeriale n. 11/420390 del1980, in quanto antecedente alle modifiche apportate dal DLgs. n. 18/2010.
Per quanto riguarda, invece, il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del DPR 633, la circ. 43 lo “estende” all’attività di locazione delle unità da diporto. In origine, infatti, il primo comma, lett. a) del citato art. assimilava alle cessioni all’esportazione le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali, escludendo le unità da diporto di cui alla L. n. 50/71. Considerando, però, il successivo art. 2 DLgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), l’Agenzia ritiene che il regime di non imponibilità possa estendersi, sempre che il committente utilizzi il mezzo per l’esercizio dell’attività commerciale. Nel caso, però, di prestazioni di locazione e noleggio rese nei confronti di non soggetti d’imposta (privati), i relativi canoni, se territorialmente rilevanti, scontano l’IVA con aliquota ordinaria. Per la Corte di Giustizia UE (causa C-116/10), infatti, se una nave viene data in locazione a persone che la utilizzano esclusivamente a fini di diporto e non a scopo di lucro, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni di esenzione poste dall’art. 15, punto 5 della sesta Direttiva IVA, ora trasfuso nell’art. 148 della Direttiva 2006/112/CE.
Più complesso il discorso relativo alle prestazioni effettuate nei confronti di soci. L’Agenzia chiarisce in primo luogo che, ex art. 4, co. 5, terzo periodo, lett. a) DPR 633/1972, non costituisce attività commerciale la gestione di unità da diporto, da parte di società o enti, che consente a soci e partecipanti il godimento del bene, personale o familiare, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale. Inoltre, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, l’attività economica è diretta a conseguire introiti stabili e non c’è carattere commerciale se l’attività è rivolta esclusivamente a permettere al socio l’uso personale di determinati beni, anche se a valore di mercato. La CM 43/E/2011 fissa però un paletto alla non imponibilità anche nell’ipotesi in cui l’attività commerciale sia svolta nei riguardi sia di soci e/o familiari e/o affini (soggetti riconducibili al “soggetto imprenditore”), sia di altri soggetti: tale regime, infatti, può applicarsi solo se l’attività è resa in prevalenza nei confronti di soggetti diversi dai soci. A livello quantitativo, il requisito della prevalenza sussiste qualora, per il periodo d’imposta in corso, nel biennio precedente la percentuale delle operazioni rese a terzi rappresenti la maggioranza, sulla base dell’ammontare dei corrispettivi e dei giorni di utilizzo dell’unità da diporto. Possono comunque essere valutati altri elementi, in caso di mancato soddisfacimento di tale requisito.
Infine, non sono imponibili le forniture di carburante e dotazioni di bordo necessarie sia per il noleggio che per le attività accessorie, ma il beneficio non è applicabile né ai costruttori di imbarcazioni, né ai cantieri che effettuano riparazioni e manutenzioni. La non imponibilità vale poi anche se l’attività commerciale è esercitata con unità da diporto iscritte in un Registro diverso da quello internazionale, purché tenuto da Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi o della motorizzazione civile.