Fonte: Cassazione sentenza 14068/2012
Il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi relativi ad immobili è quello dove si trova l’immobile; pertanto, l’operazione è soggetta ad IVA in base alle disposizioni vigenti nello specifico Paese.
La Cassazione pronuncia la sentenza n. 14068/2012 sui servizi relativi a beni immobili individuati, in base alla normativa vigente ai fatti di causa, ex art.9, n. 2, lettera a), VI direttiva del Consiglio ed ex art. 4, co.4, DPR 633/1972; secondo tale normativa, il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, è quello dove è situato il bene immobile medesimo; conseguentemente, l’operazione dovrà essere assoggetta ad IVA in base alle disposizioni vigenti nel Paese in cui si trova l’immobile.
In base a precedente sentenza (n. 12834/2012) sempre la Cassazione ha ricordato che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, e quindi sono imponibili in Italia, le prestazioni di servizi:
- rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio italiano o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero … (collegamento soggettivo attivo);
- relative a beni immobili situati in Italia … (collegamento oggettivo);
- rese a soggetti domiciliati o residenti in Italia, salvo che non siano utilizzate fuori dell’UE … (collegamento soggetto passivo) .
Secondo la Corte, la fattispecie in sentenza rientra nel criterio oggettivo: si tratta infatti del caso di una ditta individuale che forniva supporto logistico in Sardegna per la clientela tedesca di due società estere per l’approntamento e la consegna degli alloggi dati in locazione turistica ai clienti tedeschi (pulizia, manutenzione, riparazione, ecc.).
Come noto, la direttiva n. 2008/8/CE ha modificato principi di territorialità delle operazioni IVA, tuttavia non ha cambiato la territorialità delle prestazioni relative a beni immobili per le quali continua a operare un criterio oggettivo di collegamento al territorio, in deroga ai criteri generali di territorialità ex artt. 44 e 45 Direttiva 2006/112/CE e articoli 7-bis e 7-ter DPR 633/1972.
In particolare:
- ex art.47 Direttiva 2006/112/CE, “il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”.
- ex art. 7-quater co.1, lett.a) DPR 633/1972, “si considerano effettuate nel territorio dello Stato a: le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.