Fonte: Fisco Oggi – sentenza Corte UE del 12 maggio 2011, proc. C-543/09
Autore: A. De Angelis
Data: 17/05/2011
È la conclusione a cui sono pervenuti i giudici comunitari su una questione che coinvolge la normativa tedesca
Il quadro giuridico comunitario è costituito dalla direttiva 2006/112 in materia di IVA e precisamente gli articoli 96, 97 e 98 in combinato disposto con l’allegato III. Gli articoli 96 e 97 contengono disposizioni che determinano l’aliquota ordinaria da applicare ai singoli scambi di beni e servizi. Il successivo articolo 98, invece, tratta la possibilità, per gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte per quei beni e servizi enumerati nell’allegato III, “Elenco delle forniture di beni e servizi assoggettabili ad aliquote ridotte”: al punto 1) prevede proprio l’applicabilità di aliquote ridotte alla cessione di animali vivi a fini alimentari. La normativa nazionale (tedesca) è costituita sostanzialmente dalla legge sull’imposta sul fatturato il cui articolo 12 stabilisce l’aliquota IVA ordinaria da applicare alle operazioni imponibili. Il secondo comma del medesimo articolo 12 tratta il caso di una riduzione al 7% dell’aliquota ordinaria. L’allegato II contiene l’elenco delle merci soggette ad aliquota IVA ridotta tra cui troviamo nella categoria animali vivi proprio i cavalli. Anche nella circolare del 5 agosto 2004 del ministero delle Finanze tedesco trova un riscontro l’applicazione di un aliquota ridotta sulle transazioni di animali vivi tra cui i cavalli.
Causa principale e questione pregiudiziale
Il procedimento adito dalla Commissione europea (articolo 226 CE) riguarda l’interpretazione della normativa comunitaria in materia di IVA, precisamente la Direttiva 112/2006, ad opera della repubblica federale tedesca, in virtù della quale applicare una aliquota ridotta alla cessione all’importazione di animali vivi. Ciò anche laddove l’importazione riguardi animali il cui scopo di commercializzazione è disgiunto dalla trasformazione alimentare. Questione che si pone per taluni animali quali appunto i cavalli. Pertanto, con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione europea chiedeva alla repubblica federale tedesca di presentare le sue osservazioni sulla questione interpretativa. A tal proposito la Germania faceva notare come l’applicazione di un aliquota Iva ridotta deve considerarsi giustificata sulla base del principio di neutralità fiscale, in quanto l’agevolazione contestata consente un pari trattamento tributario alla cessione di animali vivi a prescindere dallo scopo del loro utilizzo. Con parere motivato del 27 novembre 2008 la Commissione non riteneva tale tesi giustificativa appropriata visto e considerato che è opportuno mantenere talune distinzioni, come nel caso di specie, in quanto il principio di neutralità fiscale non ne risulta compromesso. Ecco che allora, con detto parere motivato, la Commissione chiedeva alla Germania di adeguarsi e di applicare una aliquota Iva ordinaria. Nella convinzione della fondatezza della propria linea interpretativa, la repubblica federale tedesca non si uniformava alle richieste della Commissione europea costringendo quest’ultima a rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea. In altri termini, la questione pregiudiziale, sollevata dalla Commissione, è volta ad appurare se, ai fini dell’applicazione di una aliquota ordinaria o ridotta in materia di imposta sul valore aggiunto, rilevi la destinazione per fini alimentari o non degli animali vivi importati.
Le osservazioni delle parti
Secondo l’orientamento della Commissione europea la normativa tedesca, nell’applicare l’aliquota Iva ridotta, nella questione di cui alla causa principale viola gli articoli 96 e 98 della Direttiva 2006/112. Questo in quanto l’aliquota ridotta costituisce un regime in deroga al regime ordinario e, in quanto tale, laddove la casistica non sia sufficientemente comprensiva in maniera tale da richiedere una interpretazione, detta interpretazione non può che essere restrittiva. Tale considerazione, aggiunge la Commissione, è suffragata anche da una analisi della normativa svolta nelle diverse versioni linguistiche che sembrano dare rilevanza alla destinazione alimentare della cessione all’importazione dell’animale vivo. Inoltre si sottolinea come assume rilevanza quella che è la destinazione normale degli animali vivi importati e che, perciò, non ha alcun valore il fatto che quella alimentare sia pur sempre una destinazione potenziale. Per contro, la Germania ritiene che un siffatto ricorso debba considerarsi irricevibile e che, nella versione linguistica tedesca, non vi è alcun riferimento alla destinazione alimentare c.d. normale nella cessione di animali vivi. Inoltre, occorre aggiungere che nella versione tedesca i cavalli sono animali la cui cessione ha quale finalità naturale quella alimentare ovvero agricola. Quanto alla destinazione alimentare, dunque, questa è sempre possibile e anche se l’animale nel suo ciclo di vita, prima di essere macellato, viene utilizzato in altro modo. Non di meno conto è il fatto che l’interpretazione fornita dalla Commissione costruirebbe una violazione del principio della certezza del diritto in quanto occorrerebbe di volta in volta andare a valutare caso per caso la destinazione degli animali vivi, applicando o meno l’aliquota ridotta, non potendo determinare la destinazione a priori. Infine, possiamo dire che nella sostanza sia la repubblica francese che i Paesi Bassi sostengono le argomentazioni e la posizione della repubblica federale tedesca.
Argomentazioni della Corte
Secondo i giudici europei per risolvere il dubbio interpretativo occorre partire dalla corretta interpretazione della norma comunitaria. Ecco che, laddove il legislatore comunitario utilizza l’avverbio “normalmente”, intende asserire a tutti quegli animali che generalmente sono destinati alla macellazione e, quindi, a entrare nella catena alimentare. Ma nella causa principale si tratta della particolare razza equina che dalla lettura interpretativa che precede non sembra proprio rientrare nella normale destinazione alimentare. Inoltre i togati europei ribadiscono come la riduzione di aliquota Iva costituisca una deroga a un principio generale e in quanto tale andrebbe interpretato restrittivamente. Di conseguenza se si lasciasse passare l’applicazione della riduzione di aliquota anche a una specie animale non normalmente destinata alla catena alimentare, significherebbe rendere valida una interpretazione estensiva della deroga. Quanto alla lesione del principio di neutralità fiscale dalla mancata estensione della riduzione, i giudici europei sottolineano come il trattamento differente di beni o servizi in concorrenza tra loro costituisce un carattere insito dell’imposta sul valore aggiunto.
La pronuncia degli eurogiudici
A conclusione dell’iter processuale, i giudici della settima sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati accogliendo il ricorso presentato dalla Commissione europea. Pertanto, hanno ritenuto prevalente la linea interpretativa secondo cui non su tutte le importazioni di animali vivi, in particolare di cavalli, può essere applicata una ridotta aliquota IVA. Presupposto dell’agevolazione fiscale, infatti, è la destinazione ad uso alimentare degli animali vivi. Cosa che non può essere a priori in considerazione del fatto che i cavalli vengono importati anche per usi diversi da quello alimentare. Pertanto, l’interpretazione giuridica fatta da Germania, Francia e Paesi Bassi non trova conferma nella pronuncia dei togati europei.