CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE (in vigore dal 17/01/2012 per evitare la procedura di infrazione già avviata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia)
La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 8-bis DPR 633/1972 nel modo che segue.
1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione le cessioni:
- di navi – art.8-bis lett. a)
- adibite alla navigazione in alto mare;
- destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca
- adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione ;
- ad organi dello Stato soltanto di aeromobili, e non più anche quelle di navi (art.8-bis lett. b));
2. Sono invece escluse dal regime di non imponibilità (art.8-bis lett. d)) le provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera al posto del vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.
3. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e)) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla nuova lett. a-bis (navi militari).
4. Sono non imponibili (art.8-bis lett. e-bis)) anche le prestazioni di servizi diverse da quelle indicate alla lett. e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lett. a), a-bis) e c) e del loro carico.
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>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni
>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72