RIMBORSO CREDITO IVA INFRANNUALE (in vigore dal 17/03/2011)
N.B.: NON si fa riferimento in questo articolo ai rimborsi ex artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter DPR 633/1972
La Legge Comunitaria 2010 ha modificato l’art. 38-bis DPR 633/1972, ampliandone la portata ed estendendo la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972.
In particolare il rimborso è ammesso per i servizi resi da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti, purché l’ammontare di tali servizi sia di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, riguardanti:
- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- trasporto di beni e relative intermediazioni, servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
- servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 co. 3 lett. a-bis DPR 633/1972: tale articolo richiama le prestazioni ex art.10 n. da 1 a 4 DPR 633/1972) ;
Si precisa che il rimborso del credito IVA infrannuale può essere richiesto ex art.30, co.2 DPR 633/1972, se di importo > di 2.582,28 Euro, a queste condizioni:
- operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni;
- operazioni non imponibili per un ammontare > al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto beni ammortizzabili, limitatamente all’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti di beni e servizi imponibili;
- soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentate fiscale in Italia, indipendentemente dai presupposti di cui sopra.
Per il rimborso trimestrale si deve prestare idonea garanzia, non necessaria per i rimborsi:
- non superiori a 5.164,57 Euro;
- non superiori al 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti alla data della richiesta;
- non superiori a 258.228,45 Euro richiesti dal curatore fallimentare/commissario liquidatore;
- richiesti dalle imprese virtuose, che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità ex art. 38-bis, co.7 DPR 633/1972.
LEGGI ANCHE:
>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione
>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione
>>>> 4) Legge Comunitaria 2010: Importazioni
>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72