OPERAZIONI NON IMPONIBILI EX ART.72 DPR 633/1972 (in vigore dal 17/03/2012)
La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 72 DPR 633/1972, nel modo seguente:
Ai fini IVA sono non imponibili ed equiparate alle cessioni ex artt. 8, 8-bis – le cessioni di beni e ex art. 9 DPR 633/1972 – le prestazioni di servizi eseguite nei confronti:
- delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
- dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari;
- dell’UE, della CEEA (Comunità europea dell’energia atomica), della BCE, della BEI (Banca europea per gli investimenti) e degli organismi istituiti dall’UE;
- dell’ONU e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- degli organismi internazionali riconosciuti diversi da quelli di cui alla lett. c), e i membri di tali organismi.
Con tale articolo si rendono applicabili le disposizioni relative alle agevolazioni IVA previste da trattati e accordi internazionali
LEGGI ANCHE:
>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione
>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione
>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale