Fonte: Studio Astolfi
FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Legge 98/2013, Nuova Sabatini)
Agg. 12/02/2014
Sito del Ministero con tutte le informazioni relative alla normativa
Sito Cassa depositi e prestiti con tutte le informazioni:
Elenco banche convenzionate: (Agg. al 17/03/2014)
RIFERIMENTI NORMATIVI
– Art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
– Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.19 del 24 gennaio 2014 “Attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A00396) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014)
– circolare 10 febbraio 2014, n. 4567
FONDI DISPONIBILI A LIVELLO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO BANCARIO
€ 2,5 miliardi (elevabile fino a cinque miliardi di euro, previo varo di una ulteriore norma di legge
Salvo esaurimento, i finanziamenti devono essere concessi sino al 31 dicembre 2016
FONDI DISPONIBILI A LIVELLO NAZIONALE PER IL CONTRIBUTO SUL INTERESSI
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato € 191,5 mln
SOGGETTI BENEFICIARI – Art. 2 – (sono escluse le grandi industrie)
Micro, piccole e medie imprese (iscritte al registro imprese)
Le uniche attività escluse sono le seguenti:
a) dell’industria carboniera;
b) delle attivita’ finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attivita’ economiche ATECO 2007);
c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO (è ammesso il leasing) – Art. 4
Durata massima del finanziamento: 5 anni (compreso il periodo di preammortamento o di prelocazione)
Può coprire fino al 100% degli investimenti
Finanziamento minimo: € 20.000
Finanziamento massimo : € 2.000.000
Il finanziamento può essere frazionato in più iniziative di acquisto
Erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento
LOCALIZZAZIONE
Intero territorio nazionale
INVESTIMENTI AMMISSIBILI art. 5 punti 1 e 2 (solo beni nuovi di fabbrica)
– macchinari
– impianti
– beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
– hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile,
– E’ ammesso anche l’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unita’ produttiva, nel caso in cui l’unita’ produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
INVESTIMENTI ESCLUSI art.5 punto 6 (beni usati e di costo inferiore ad € 500,00)
– commesse interne
– spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati
– le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte
– i costi relativi al contratto di finanziamento
– singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA
MEZZI PROPRI DESTINATI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO (FAQ)
I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili purchè si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed afferenti una unità locale dell’impresa; fanno eccezione i mezzi e le attrezzature di trasporto delle imprese operanti nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo che non sono ammessi (regolamento 800/2008).
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).
IMPRESE DI TRASPORTO (FAQ)
L’articolo 2 punto 10 del regolamento GBER precisa che nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, casi in cui i mezzi e le attrezzature di trasporto non rientrano quindi negli investimenti ammissibili.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013)
LEASING – art.5 punto 5 (è ammesso)
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE Art. 6 punto 1 (non è in de minimis)
Contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
(L’agevolazione è parti a circa l’8 % del costo del bene)
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Art. 10 – (cinque quote annuali)
L’erogazione del contributo in quote annuali ed è subordinata al completamento degli investimenti.
FONDO DI GARANZIA Art.6 punto 3 (cumulabilità)
La concessione del finanziamento di cui all’art. 4 puo’ essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operativita’ del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.
COME ATTIVARE IL FONDO DI GARANZIA ? (FAQ)
Come regola generale i soggetti che possono richiedere la garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell’interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario.
Ciò premesso, l’impresa, in sede di presentazione dell’istanza di agevolazione ai sensi del DM “Beni strumentali” alla banca o intermediario finanziario, può chiedere alle stesse di valutare la possibilità di attivare, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa dello strumento , la garanzia del Fondo in relazione al finanziamento richiesto.
Come eccezione alla regola generale suddetta, le “PMI femminili” (società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne) e le PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono presentare richiesta di garanzia direttamente al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale).
Il Gestore effettua l’istruttoria della richiesta e, nel caso di accoglimento, rilascia in favore dell’impresa una “prenotazione di garanzia”. Ricevuta la prenotazione della garanzia, l’impresa può recarsi presso una banca/ intermediario finanziario o confidi che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla comunicazione della medesima prenotazione.
AVVIO INVESTIMENTI art. 5 punto 3 (la prima fattura deve essere successiva alla data della domanda, l’ordine può essere anche precedente)
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI art. 5 punto 3 (12 mesi dalla data di stipula del finanziamento)
Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine e’ presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.
VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI BENI art.5 punto 4 per i beni non acquisiti in leasing: tre anni
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.
LE DOMANDE VERRANNO ESAMINATE IN ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE
(non è prevista una graduatoria Il Ministero comunicherà l’avvenuto esaurimento delle risorse)
CUMULO AGEVOLAZIONI – Art. 7
Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensita’ massime previste dall’art.15 del regolamento GBER (regolamento CE 800/2008 della commissione del 6/8/2008 – 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Art. 8 (direttamente alla Banca o società di leasing)
Le imprese devono presentare alla banca (o al leasing) la domanda di accesso al contributo contestualmente e a corredo della richiesta di finanziamento. Sarà la Banca o l’intermediario finanziario che si attiverà per prenotare il contributo presso la cassa depositi e prestiti. Al termine di questo iter la banca potrà procedere a deliberare il finanziamento.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO – Art. 9
Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.