Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.
Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:
- la trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale.
- all’avvenuta ricezione delle lettere di intento, l’Agenzia rilascerà una ricevuta telematica
- l’esportatore abituale invierà la ricevuta telematica al proprio fornitore insieme a una copia della lettera di intento.
- Solo una volta in possesso della lettera di intento e della ricevuta telematica, il fornitore potrà fatturare l’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/1972.
- Il fornitore è sempre obbligato a verificare la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia e ad indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute.
Un provvedimento specifico dell’Agenzia Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs, definirà le modalità operative, si spera entro la fine del 2014 comunque. La semplificazione riguarda principalmente i fornitori degli esportatori abituali, che vengono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Agenzia le lettere di intento ricevute, inoltre cambia il regime sanzionatorio:
- il fornitore potrà essere sanzionato solo per il compimento di operazioni non imponibili prima di aver ricevuto dichiarazione d’intento e ricevuta dell’Agenzia Entrate (art. 7 co. 4-bis DLgs. 471/1997);
- decade la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute;
- restano invariati gli importi delle sanzioni amministrative, che ex art. 7 co.3 DLgs. 471/1997, restano fisse in una somma che va dal 100% al 200% dell’IVA non applicata.
Con il trasferimento in capo all’esportatore abituale degli adempimenti relativi alle operazioni senza applicazione dell’IVA, si va giustamente a gravare sul soggetto che beneficia dell’agevolazione e si esonera il fornitore da oneri superflui, dato che questi dovrebbe infatti limitarsi al mero ricevimento, da parte dell’esportatore abituale, della lettera di intenti e della ricevuta dell’Agenzia Entrate (che controllerà l’effettivo status di esportatore abituale del soggetto). Anche l’Agenzia Entrate avrà benefici, potendo disporre dei dati aggregati relativi alle operazioni ricevute dall’esportatore abituale, senza dover provvedere (come avvenuto finora) al computo dei dati ricavati dalla comunicazione delle lettere di intento effettuata dal fornitore.
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