PLAFOND IVA: chiarimenti definitivi per fornitore ed esportatore

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L’Agenzia Entrate, al Videoforum 2015 di Italia Oggi del 22/01/2015, ha chiarito una volta per tutte gli adempimenti per i fornitori che hanno ricevuto dagli esportatori abituali con plafond le dichiarazioni d’intento con le vecchie modalità, dato che le nuove disposizioni ex art. 20 DLgs. 175/2014 hanno creato dubbi interpretativi tra gli operatori in particolare sul comportamento da tenere nel periodo transitorio (dal 1/1/2015 al 11/02/2015): è necessario comunicare all’Agenzia Entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute?

Cosa è stato chiarito

Nè il provvedimento Agenzia Entrate 12/12/2014 nè la CM 31/E/2014 (par. 11) avevano chiarito a sufficienza il comportamento che deve tenere il fornitore dell’esportatore abituale che riceve una lettera d’intento secondo le vecchie modalità, e quindi se debba o meno fare la comunicazione telematica delle lettere d’intento ricevute, come nella vecchia disciplina. 

L’Agenzia distingue se l’esportatore abbia inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento:

  • solo per operazioni da effettuarsi tra il 1/1/2015 e l’11/02/2015 (ad es. con validità per una sola operazione effettuata il 20/01/2015), l’esportatore adempie correttamente ai suoi obblighi mediante il solo invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole ed il fornitore non è tenuto a fare la comunicazione all’Agenzia Entrate, ed ha comunque l’obbligo di conservare la dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore per eventuali controlli; ciò in quanto il termine entro cui il fornitore dovrebbe trasmettere la dichiarazione d’intento ricevuta, secondo la vecchia disciplina (prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale l’operazione confluisce) scade, con riferimento alle operazioni poste in essere tra il 1/01/2015 e l’11/02/2015, o al 16/02 o al 16/04, quindi dopo l’entrata in vigore delle nuove regole (12/02/2015).
  • anche per operazioni da effettuarsi successivamente all’11/02/2015 (ad es. invio di dichiarazione il 20/12/2014 con validità per tutto il 2015, con effettuazione di operazioni già a partire dal 1/1/2015): in tal caso l’esportatore, anche se ha inviato la lettera d’intento secondo le vecchie regole, deve comunque applicare la nuova disciplina, quindi dovrà trasmettere la dichiarazione d’intento telematicamente, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1/1/2015 e l’11/02/2015, e consegnarle al fornitore con la ricevuta telematica di presentazione. Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all’11/02/2015.

Quindi, considerato che in base alle nuove disposizioni a partire dal 2015 l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è stato trasferito in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore, è stato chiarito una volta per tutte l’esonero dalla comunicazione in capo al fornitore per tutte le dichiarazioni d’intento ricevute con le vecchie modalità, anche se aventi effetto solo tra il 1/1/2015 e l’11/2/2015).

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