Sul sito internet del Ministero delle Finanze, in data 21.05.2012, è stata pubblicata la seguente nota: la Commissione europea il 10/05/2012 ha presentato una proposta di modifica della direttiva IVA – COM (2012) 206 – per garantire un trattamento uniforme nei vari Stati membri delle operazioni che comportano l’utilizzo di “buoni”(voucher). Le nuove norme dovrebbero essere recepite dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2014, ed essere applicate a partire dal 1° gennaio 2015.
Finalità della proposta
Né l’attuale direttiva IVA né la precedente sesta direttiva prevedono apposite norme per il trattamento delle operazioni eseguite con l’uso di voucher, conseguentemente gli Stati hanno ognuno discipline diverse e non coordinate tra loro: la Commissione vuole quindi armonizzare le norme europee sul trattamento ai fini IVA delle operazioni in questione, effettuate sia all’interno di uno Stato UE che tra più Stati, eliminando i casi di doppia imposizione e l’incertezza sugli adempimenti fiscali; il sistema vigente, infatti, facilita l’elusione fiscale, sfruttando le diversità di trattamento esistenti tra gli Stati membri.
Caratteristiche del voucher
Un voucher è uno strumento che conferisce al detentore il diritto di beneficiare di determinati beni o servizi, oppure di ricevere sconti o rimborsi in relazione ad una cessione di beni o una prestazione di servizi. L’emittente del voucher, quindi, assume l’obbligo di cedere determinati beni o eseguire determinati servizi, di accordare uno sconto o di operare un rimborso.
Il voucher (elettronico o fisico) ha in generale obiettivi commerciali o promozionali, ad es. promuovere la cessione di determinati beni o la realizzazione di determinati servizi, di accelerarne il pagamento, di fidelizzare i clienti: si distingue da altri strumenti, ad es. i traveller’s cheques, che sono solo mezzi di pagamento, e che hanno un diverso trattamento IVA.
Tipologia dei voucher
La nuova disciplina proposta dalla Commissione distingue i “buoni” in varie categorie:
- voucher monouso quelli in relazione ai quali le informazioni necessarie per la tassazione (aliquota, identità delle parti dell’operazione, Stato membro in cui l’operazione corrispondente sarà eseguita) sono già note al momento dell’emissione (si pensi, ad es., ad un buono che attribuisce ad un soggetto il diritto di usufruire di un determinato servizio in uno specifico Stato membro). Per questo tipo di buoni si prevede l’applicazione dell’imposta al momento della vendita.
- voucher multiuso quelli il cui utilizzo finale non è ancora determinato al momento dell’emissione, in quanto esso è lasciato alla scelta del consumatore (ad es., di buoni che possono essere indifferentemente utilizzati per usufruire di servizi tra loro diversi, soggetti a differenti aliquote IVA). E’ stabilito che questi tipi di buoni siano tassati al momento del riscatto, cioè nel momento in cui sono ceduti i beni o sono effettuati i servizi cui i buoni stessi danno diritto, in buona sostanza, quando i “buoni” sono utilizzati.
- voucher sconto, che attribuiscono il diritto di ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Momento impositivo
Nella proposta sono contenute disposizioni che modificano l’attuale disciplina dell’esigibilità dell’imposta contenuta nella direttiva IVA per adattarla alle varie tipologie di buoni in particolare:
- per assicurare che i “buoni monouso” siano assoggettati ad IVA nel momento in cui sono venduti.
- per assicurare che nel caso dei “buoni multiuso” l’IVA divenga esigibile solo al momento in cui i beni o i servizi cui essi danno diritto sono ceduti o prestati.
Norme relative alla distribuzione
La proposta di modifica della direttiva IVA stabilisce, poi, norme comuni per i casi in cui i buoni multiuso, prima di arrivare ai consumatori finali, sono distribuiti tramite intermediari, anche in diversi Stati membri: la distribuzione commerciale dei buoni multiuso è considerata come prestazione di un servizio autonoma rispetto alla cessione o alla prestazione cui il buono dà diritto. La base imponibile di tale servizio è determinata in funzione dell’incremento di valore del buono.
Altre modifiche tecniche
Per garantire il funzionamento del sistema di tassazione proposto, sono poi individuate ulteriori modifiche alla direttiva IVA in relazione al diritto alla detrazione, all’individuazione del soggetto debitore dell’imposta e ad altri adempimenti.
Consultazione delle parti interessate
La questione del regime IVA applicabile ai buoni è stata discussa nell’ambito dei seminari Fiscalis nel 2002 e nel 2006 con rappresentanti delle autorità fiscali degli Stati membri, a cui ha fatto seguito, nel 2006, una consultazione pubblica sull’argomento: dall’analisi dei contributi inviati è emerso che i problemi riscontrati derivano dalle divergenze nell’applicazione delle norme sull’IVA, che causano anomalie specie per le operazioni che coinvolgono più Stati.
Sono state auspicate modifiche legislative, ed è stata ritenuta essenziale una definizione giuridica dei “buoni” ai fini dell’IVA.
Valutazione dell’impatto
La proposta di direttiva è corredata da una valutazione d’impatto, secondo la quale l’unico modo per assicurare un trattamento fiscale uniforme dei buoni, specie per le operazioni che coinvolgono più Stati, è quello di aggiornare la direttiva IVA introducendo nuove specifiche disposizioni relative ai buoni.