Con la Direttiva 2006/112/CE il legislatore comunitario aveva preparato una soluzione onnicomprensiva (VAT Package) delle problematiche IVA ancora aperte, con particolare attenzione alla lotta alle frodi fiscali.
Le linee programmatiche di tali innovazioni legislative, in attuazione del Mercato unico, sono le seguenti:
- il principio generale di tassazione, sia per le cessioni di beni che per i servizi, sarà a regime quello di origine, in base al quale la tassazione avviene nel luogo di appartenenza territoriale dell’operazione;
- il metodo di tassazione viene uniformato ad un modello di tipo federale, con un’aliquota base del 15%, riscossa nello Stato membro di origine dell’operazione e con l’applicazione delle differenze algebriche di aliquota, su base locale, nello Stato membro di destinazione.
Questo nel lungo periodo: tuttavia, in attesa che sia possibile l’applicazione piena di tali principi, il Consiglio ha stabilito importanti modifiche alle regole di determinazione del luogo di tassazione delle operazioni B2B (business to business).
Secondo quanto stabilito dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/9/CE, insieme al Regolamento n. 143/2008, che costituiscono appunto il VAT Package 2008, le seguenti sono le modifiche che subirà l’IVA europea nei prossimi sette anni. Non si dimentichi inoltre la Direttiva 2008/117/CE sulle nuove procedure di compilazione e di trasmissione degli elenchi INTRASTAT
DATA DECORRENZA | NOVITA’ |
01/01/2010 | Entrano in vigore le nuove regole:
sul rimborso IVA; sul luogo di tassazione dei servizi B2B, cioè, delle prestazioni di servizi rese da impresa a impresa (da soggetto IVA a soggetto IVA), prevedendo, per esse, l’applicazione dell’IVA attraverso il meccanismo del reverse-charge. Il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi da impresa a impresa sarà lo Stato di residenza di colui che richiede la prestazione (committente), e non più quello del prestatore, come previsto dalla normativa in essere fino al 31/12/2009. Per le prestazioni di servizi da impresa a consumatore finale, il paese della tassazione continuerà ad essere quello del prestatore; sulla stabile organizzazione; sul reverse-charge; sulle disposizioni relative alla identificazione e agli obblighi dei contribuenti; sull’individuazione dei servizi forniti per via elettronica; sugli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (obbligo INTRA servizi) |
01/01/2011 | Entrano in vigore le modifiche della territorialità riguardanti alcuni dei servizi che sono oggi regolati dal principio del luogo di esecuzione, ex art.7 – quinquies DPR 633/1972): servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, fiere, servizi accessori relativamente ai quali viene operata una distinzione tra le prestazioni per l’accesso a manifestazioni e prestazioni di servizi relativi all’attività |
01/01/2013 | Entra in vigore la modifica della territorialità riguardante le prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto non a breve termine. |
01/01/2015 | Entrano in vigore le modifiche della territorialità per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici, nonché le altre disposizioni, riguardanti il settore delle prestazioni effettuate attraverso mezzi elettronici. |