REVERSE CHARGE cellulari e dispositivi a circuito integrato: RM 36/E/2011

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L’Agenzia delle Entrate, con la RM 36/E/2011, integra i chiarimenti già forniti con la CM 59/E/2010 sull’obbligo di applicazione del reverse charge, a partire da oggi 1° aprile 2011, alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, cioè i beni per i quali il Consiglio UE (Decisione 2010/710/UE), ha autorizzato l’Italia a stabilire che il debitore d’imposta, in deroga all’art. 193 Direttiva 2006/112/CE, sia il cessionario soggetto passivo.

La decisione della UE è volta a contrastare le frodi carosello nel commercio non al dettaglio di tali beni, per cui,  in linea con tale finalità, la CM 59/E/2010 limita il nuovo obbligo alle “cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”. Il meccanismo di inversione contabile prescinde, peraltro, dal valore delle cessioni, dal momento che l’autorizzazione concessa all’Italia non contempla alcuna soglia monetaria minima.

ASPETTO SOGGETTIVO

commercianti al minuto ex art. 22, co. 1, n. 1) DPR 633/1972 (commercianti autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante):

  • sono esclusi dal reverse charge come regola generale;
  • sono obbligati al reverse charge quando l’operatore economico acquisti beni oggetto dell’attività propria per i quali è obbligato a richiedere l’emissione della fattura. La classificazione del bene come di “attività” dovrebbe, dunque, essere sufficiente per ritenere che il cessionario non agisca come utilizzatore finale del bene ceduto.

Sono escluse dal reverse charge, inoltre, le cessioni poste in essere da soggetti diversi dai commercianti al minuto, direttamente nei confronti degli utilizzatori finali:

  • per i cellulari, tale ipotesi si verifica esclusivamente quando la cessione di uno o più cellulari sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico; in caso, però, di cessione di più telefonini allo stesso acquirente, titolare di una o più SIMCARD, l’esclusione del reverse charge opera solo se il numero di cellulari ceduti non sia superiore al 10% del numero delle SIMCARD cedute al titolare dell’utenza telefonica;
  • per i dispositivi a circuito integrato, il reverse charge si applica se le relative cessioni sono anteriori alla loro installazione in prodotti (pc) destinati al consumatore finale, ed è irrilevante la circostanza che il cessionario, dopo l’acquisto, provveda o meno all’installazione o all’assemblaggio.

ASPETTO OGGETTTIVO

La UE ha autorizzato il reverse charge per:

  • telefoni cellulari la cui funzione principale sia di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità; i relativi componenti ed accessori (auricolari, custodie, caricabatterie), anche se richiamati ex art. 17, co. 6, lett. b) DPR 633/1972, non sono stati invece autorizzati, ma comunque vanno in reverse charge se ceduti unitamente ai telefonini, per via del principio di accessorietà ex art. 12, co. 1 DPR 633/1972;
  • dispositivi a circuito integrato, con riguardo ai microprocessori e le unità centrali di elaborazione. Tale riferimento va considerato a titolo esemplificativo, in quanto il sistema di inversione contabile si applica anche ai beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, come i server aziendali e, più in generale, ai dispositivi comunque riconducibili ai “circuiti integrati elettronici” (codice NC 8542 3190 00 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune).

ALTRI CHIARIMENTI

La RM 36/E/2011 precisa, inoltre, che:

  • il reverse charge si applica anche alle rettifiche dell’imponibile e dell’imposta poste in essere attraverso le note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, purché tali note si riferiscano ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2011; è pertanto il cessionario in tali casi ad essere obbligato/ ad avere la facoltà  di rettifica;
  • il cessionario non residente identificato ai fini IVA in Italia, è obbligato ad assolvere l’imposta; si tratta di un’indicazione contraria a quella ex RM 89/E/2010, secondo cui l’identificazione del soggetto non residente, nella specie tramite rappresentante fiscale, non è idonea a far considerare l’operatore come residente nel territorio dello Stato;
  • il reverse charge si applica anche nei passaggi da committente a commissionario o da commissionario a committente, dei beni venduti o acquistati in esecuzione dei contratti di commissione ex art. 2, co. 2, n. 3) DPR 633/1972;
  • non c’è obbligo, da parte del cedente, di acquisire una specifica attestazione e/o dichiarazione rilasciata dal cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.

Vedi anche:

>>>> INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011;

>>>> REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

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