La regola generale, che individua il debitore dell’IVA nel cedente o prestatore (art.17, co.1 DPR 633/1972), va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino, anche per le operazioni tra soggetti stabiliti in Italia, al pagamento dell’IVA il cessionario o committente.
E’ questo il senso della RM 28/E/2012.
Tale risoluzione si occupa della cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati in Italia, fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri; tali cessioni sono soggette a inversione contabile ex art. 74 co.7 – 8 DPR 633/1972: non rileva quindi che ex art. 17 co.3 DPR 633/1972 il reverse charge sia escluso, quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.
Si precisa che tale soluzione è estensibile agli altri settori, disciplinati ex art. 17, co. 5, 6 e 7, DPR 633/1972 (es. oro, subappalti edili, ecc.), rispetto ai quali l’IVA è dovuta dal destinatario del bene o del servizio, in luogo del cedente o del prestatore.
Rispetto alla RM 36/E/2011, sulle cessioni di telefonini e di dispositivi a circuito integrato, anch’esse soggette a reverse charge, le nuove indicazioni dell’Agenzia specificano che il destinatario della cessione, anche se non residente, ma identificato in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente, quindi, definitivamente chiarendo se il reverse charge si applicasse anche nell’ipotesi in cui il cessionario non residente fosse privo di identificazione in Italia, posto che la soluzione affermativa, già riconosciuta dalla CM 11/E/2007, si pone in contrasto con lo status (di “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”) richiesto al cessionario ex art. 17, co. 5, e art. 74, co. 7, DPR 633/1972, così come interpretato dalla RM 36/E/2011.