I soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE possono far incassare a terzi il rimborso IVA ex art.38-bis.2, DPR 633/1972, attraverso una delega (procura speciale) autenticata dal notaio.
Con la RM 110/E/2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che il soggetto non residente, stabilito in altro Paese UE, con diritto al rimborso IVA, può delegare un terzo a incassare le somme dovute e la delega (procura), anche se formata all’estero, deve essere resa secondo i principi stabiliti ex art.63 DPR 600/1973, ovvero autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale idoneo a conferire pubblica fede all’atto.
Il provvedimento del direttore Agenzia Entrate 01/04/2010 (norme di attuazione delle disposizioni ex artt. 38-bis.1, 38-bis.2 e 38-ter DPR 633/1972), al punto 2.1.5, stabilisce che la modalità di erogazione dei rimborsi IVA è l’accredito bancario sul conto intestato all’avente diritto, modalità che ha finalità di semplificazione, oltre che di controllo e tutela del contribuente e anche dell’erario.
Le stesse esigenze possono però essere soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale ex art.63 DPR 633/1972, mediante la quale il contribuente può farsi rappresentare innanzi agli uffici finanziari nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso.
Infine l’autentificazione della firma e le altre formalità ex art.63 DPR 600/1973 sono a tutela dell’identità del contribuente e garantiscono la volontà del predetto di essere rappresentato da un soggetto terzo nelle diverse fasi dell’iter tributario, tra cui rientra anche l’istanza di rimborso.