Si riporta la seguente sentenza in materia di rimborsi IVA.
Fonte: Fisco Oggi
Autore: E.Papandrea
Data: 01/12/2010
SENTENZA n. 931/3/2010 Commissione Tributaria Provinciale di Pescara
Il caso
La società IT1 stipula con la società ES1 un contratto per l’esecuzione di alcuni lavori da effettuarsi presso uno stabilimento di desolforazione situato sul territorio nazionale.
ES1, a sua volta, affida la realizzazione del lavoro a una Associazione temporanea d’imprese (ATI) costituita da due società spagnole, ES2 e ES3.
ES3, agendo per conto dell’ATI, per realizzare parte dei lavori affidati, acquista materiale presso il fornitore IT2 – produttore di pannelli termoisolanti – e lo stesso fornitore consegna il materiale occorrente presso lo stabilimento di desolforazione, emettendo regolari fatture assoggettate a IVA, trattandosi di operazione interamente svolta sul territorio nazionale.
In seguito, ES3 fattura all’ATI – committente spagnolo – sia il materiale acquistato da IT2 sia la propria prestazione per il montaggio dei pannelli termoisolanti presso lo stabilimento di desolforazione. L’insieme dell’operazione viene effettuata senza applicazione dell’IVA, con indicazione nella fattura spagnola della dicitura: “consegna di materiale non soggetto ad IVA. Operazione esente da IVA trattandosi di consegna in Italia“.
L’ATI – a sua volta – fattura il lavoro effettuato al cliente finale ES1, che applica il meccanismo dell’inversione contabile.
Il diniego del rimborso
ES3 presenta, in data 9/4/2008, richiesta di rimborso ex art.38-ter presso il Cento operativo di Pescara.
Il Centro operativo di Pescara nega il rimborso così argomentando:
- preso atto che la società ES3 ha acquistato beni da fornitore italiano (IT2) per la realizzazione di un impianto da installarsi, a cura della società non residente, presso lo stabilimento situato sul territorio nazionale;
- tenuto conto che la società ES3 ha successivamente venduto l’impianto realizzato, fatturando sia il materiale che la prestazione di montaggio e installazione a committente spagnolo senza applicazione di imposta in quanto, come si rileva da fattura di vendita, “operazione esente da Iva trattandosi di consegna in Italia“;
- posto che si tratta, in realtà, di cessione interna rilevante in territorio nazionale per cui l’imposta doveva essere assolta in Italia da parte del soggetto comunitario cedente l’impianto oppure dal cessionario/committente comunitario attraverso gli istituti della identificazione diretta ex art.35-ter DPR 633/1972 o della rappresentanza fiscale in Italia ex art.17, co.2, DPR 633/1972;
- considerato che nel caso di specie non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge ex art.17, co.3, DPR 633/1972.
- comunica che l’istanza di rimborso IVA non può essere accolta per avere la società richiedente posto in essere operazioni attive in Italia (cessioni di beni all’interno dello Stato) in contrasto con le disposizioni sopra citate.
Il ricorso respinto e le motivazioni della sentenza
La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha respinto il ricorso presentato dalla società ES3 richiedente il rimborso e facente parte dell’Associazione temporanea d’imprese, formulando le seguenti osservazioni:
- dalla fattura oggetto di richiesta di rimborso emerge che la cessione/prestazione di cui trattasi è rilevante ai fini IVA in quanto operazione effettuata sul territorio nazionale. La stessa è tuttavia rimasta interamente detassata in quanto né il cedente/prestatore (ES3) né il cessionario/committente (ATI) hanno soddisfatto gli adempimenti tributari previsti per le operazioni/prestazioni svolte interamente in territorio nazionale;
- nel caso in esame, come evidenziato dalle motivazioni del diniego, non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge ex art.17 co.3 DPR 633/1972, visto che l’ATI (cessionario/committente della prestazione e della fornitura) non è residente nel territorio dello Stato, bensì trattasi di soggetto spagnolo che non ha in Italia una stabile organizzazione e non ha né nominato un rappresentante fiscale ex art.17, co.2, né si è identificata direttamente ex art.35-ter, DPR 633/1972, operazioni che avrebbero consentito di assolvere gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato al soggetto non residente;
- visto quanto precede, la Ctp giudica irrilevante la memoria difensiva dell’ATI circa la successiva fattura dalla stessa emessa a ES1 e dalla successiva applicazione da parte di ES1 dell’inversione contabile.
Quindi, conclude la Ctp di Pescara, “…la ricorrente non ha diritto al rimborso IVA ex art. 38-ter DPR 633/1972, in quanto non solo non si è resa debitrice d’imposta a seguito della cessione in territorio italiano di beni nazionali, ma anche perché non potendosi assolvere l’imposta ad essa relativa in nessuna delle modalità sopra descritte, l’Erario non ha incassato l’IVA sulla predetta cessione con la conseguenza che il riconoscimento del rimborso richiesto costituirebbe un indebito rimborso da parte dell’ufficio“