RM 44/E/2012: territorialità servizi di formazione e aggiornamento professionale

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Le prestazioni di formazione e aggiornamento professionale hanno natura didattica e sono territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione se il committente non è un soggetto passivo, altrimenti seguono la regola del committente.

L’Agenzia delle Entrate nella RM 44/E/2012 precisa la natura delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale,  superando l’indicazione contenuta nelle CM 58/E/2009 e CM 36/E/2010 (risposta 28).
Fino al 31/12/2009, le prestazioni di formazione professionale costituivano categoria autonoma rispetto a quella delle prestazioni didattiche. In particolare, ex vecchio art. 7, co.4, lett. d) DPR 633/1972, si consideravano comprese tra quelle di consulenza e assistenza tecnica, con tassazione in Italia a condizione che il committente fosse ivi stabilito e le prestazioni fossero utilizzate nella UE.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 18/2010 era, tuttavia, dubbio se tali prestazioni rientrassero sempre in questa disciplina: si tratta di servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?.

La normativa comunitaria (art. 44 del Reg. UE n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011) contribuisce a dissipare ogni dubbio dato che prevede che i servizi culturali, “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.

Dal 01/01/2010, in assenza di uno specifico richiamo alle prestazioni di formazione del personale ex artt. da 7-ter a 7-septies DPR n. 633/1972, non era chiaro se le stesse rientrassero nella deroga ex art. 7-quinquies, con tassazione nel luogo di materiale esecuzione a prescindere dallo status del committente (per tutto il 2010), ovvero quando il committente non è un soggetto passivo (dal 2011).

La RM 44/E/2012 sovvertendo la precedente interpretazione, individua il trattamento IVA delle prestazioni di formazione e aggiornamento professionale in funzione dello status del committente, in quanto il criterio del luogo di esecuzione applicabile a prescindere dalla qualifica del destinatario ha avuto applicazione per il solo 2010.

Dal 01/01/2011 quindi:

  • nei rapporti B2C rileva il luogo di esecuzione, ex art. 7-quinquies DPR 633/1972;
  • nei rapporti B2B rileva la regola generale, con tassazione della prestazione nel Paese del committente.

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